Investimenti nel fotovoltaico in Italia 2026: analisi di mercato, FER-X e strategie
Da agosto 2026 è nuovamente in vigore il quadro normativo italiano in materia di incentivi: il decreto FER-X stanzia 37,15 GW, mentre il prezzo di esercizio per il fotovoltaico nelle aste è fissato a 80 euro per MWh. Il termine per la presentazione delle domande per la prima tornata scade il 30 settembre 2026. Cosa significa questo per gli investitori tedeschi: mercato, incentivi, autorizzazioni, tasse.
La risposta breve
Il programma “PV Investment Italia 2026” si basa su nuove premesse: il decreto FER-X del 18 giugno 2026 è in vigore dal 7 agosto 2026 e mette a disposizione 37,15 GW. Nelle aste, il prezzo di esercizio per il fotovoltaico è fissato a 80 euro per MWh per un periodo di 20 anni. Il termine per la presentazione delle domande per il primo round scade il 30 settembre 2026.
Questo articolo è rivolto agli investitori con un capitale proprio a partire da 100.000 euro e alle aziende interessate a realizzare progetti propri — non alle famiglie. Esso sintetizza i dati di mercato, i meccanismi di incentivazione, la normativa in materia di autorizzazioni e le implicazioni fiscali di un investimento nelle energie rinnovabili, in modo da consentire di individuare quali scadenze siano ancora in corso nel 2026 e quali siano già trascorse. Ogni dato è corredato di fonte e data di aggiornamento. La pagina «Il fotovoltaico come investimento» offre una panoramica del settore degli investimenti.
Dati di mercato 2026: cosa rivelano le cifre sull’energia solare in Italia
Nel 2025 la potenza installata nel settore fotovoltaico in Italia è cresciuta da 37.002,1 MW a 43.687,4 MW, distribuita su 2.090.496 impianti (Terna, Dati statistici sull'energia elettrica in Italia 2025, al 31/12/2025). Nel primo semestre del 2026 sono stati aggiunti 3.093 MW, con un aumento del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’obiettivo del PNIEC per il 2030 è fissato a 79.253 MW.
La crescita continua a distribuirsi in modo diseguale. Nel primo trimestre del 2026 sono stati aggiunti 1.439 MW — circa 1,4 GW —, mentre nel secondo trimestre i restanti 1.654 MW. La crescita è trainata dagli impianti commerciali e industriali e dagli impianti a terra nel segmento utility scale, mentre il settore residenziale registra un calo (Italia Solare, 17 luglio 2026). I 3.093 MW del primo semestre corrispondono a 89.173 nuovi impianti — in media 34,7 kW per impianto (Italia Solare su Terna-Gaudì). Il mercato si basa quindi su un gran numero di piccoli impianti e su un numero ridotto di grandi progetti. Per gli investitori con un capitale proprio a partire da 100.000 euro, è rilevante il secondo segmento.
La produzione è cresciuta più rapidamente della potenza: 26.294 GWh nel primo semestre del 2026 rappresentano un aumento del 19,2% (Terna, Rapporto mensile giugno 2026). Il divario tra la crescita della potenza e quella della produzione dimostra che gli impianti collegati nel 2025 hanno immesso in rete per la prima volta per un intero semestre nel 2026.
Per contestualizzare il divario rispetto all’obiettivo del PNIEC: tra la situazione alla fine del 2025 e i 79.253 MW previsti per il 2030 vi è un divario di circa 35,6 GW. Al ritmo di espansione registrato nel primo semestre del 2026, l’obiettivo non sarebbe raggiungibile. Questo divario è il motivo per cui l’Italia ha ridefinito il quadro di sostegno per il 2026.
È disponibile un dato provvisorio cumulativo per il 2026, sebbene proveniente da un’altra fonte: l’associazione Italia Solare, sulla base del registro degli impianti Gaudì di Terna, riporta al 30 giugno 2026 una potenza installata di 46.606 MW e 2.255.654 impianti (dati pubblicati il 17 luglio 2026).
Questo valore non può essere sommato ai 43.687,4 MW indicati più sopra. Terna riporta i dati annuali consolidati in una propria statistica, il registro degli impianti Gaudì in una seconda e i rapporti mensili in una terza. Tutte e tre sono corrette di per sé e misurano aspetti diversi: i rapporti mensili riportano le variazioni, le statistiche annuali il patrimonio consolidato, mentre il registro degli impianti lo stato delle connessioni alla rete. Chi inserisce i valori di due di queste serie nello stesso calcolo genera una differenza che in realtà non esiste.
Per contestualizzare la situazione a livello europeo: l’energia solare contribuisce ormai all’espansione delle energie rinnovabili in Italia in misura maggiore rispetto all’eolico, sia in termini di produzione di energia elettrica che di nuova capacità installata. La transizione energetica in Italia si basa quindi sulla stessa tecnologia utilizzata in Germania, ma in condizioni di mercato diverse: maggiore irraggiamento solare, prezzi più elevati e un sistema di incentivi che è stato riformato nel 2026.
Su larga scala: quando i parchi solari in Italia diventano redditizi
I progetti su larga scala trainano la crescita del settore solare italiano in termini di megawatt, non di numero di impianti. I grandi impianti a terra sono quindi il principale motore della crescita, non il numero di impianti solari. Un parco solare in Italia beneficia di un irraggiamento più elevato rispetto a siti comparabili in Germania e di un livello dei prezzi che nel 2025 si attestava a una media annua di 115,94 euro per MWh (GME, Relazione Annuale 2025).
L’indice PUN del GME indica per il 2026 un livello nettamente più elevato: gennaio 132,66, febbraio 114,41, marzo 143,40, aprile 119,47, maggio 119,35, giugno 132,50 e luglio 157,04 euro per MWh. La variazione nel corso di un anno ammonta quindi a circa 43 euro per MWh. Un modello di investimento basato su un valore medio annuo non tiene conto di questa fluttuazione.
Per quanto riguarda i ricavi, fa fede il prezzo di zona, non l’indice nazionale. Dal 1° gennaio 2021 l’Italia è suddivisa in sette zone di offerta fisiche: Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna (ARERA, Delibera 103/2019/R/eel). Tra queste zone si verificano differenze di prezzo non appena i limiti di trasmissione raggiungono la piena capacità.
Nessuna istituzione pubblica un indicatore di ricavi affidabile e specifico per il settore fotovoltaico in Italia. Come valore approssimativo si utilizza il prezzo medio riconosciuto per zona nella procedura «Ritiro Dedicato» del GSE: 11,5 centesimi per kWh per il 2025 e 12,8 centesimi per kWh per il primo trimestre del 2026. Questo valore comprende tutte le fonti rinnovabili e non è specifico per il fotovoltaico.
Chi confronta le diverse località dovrebbe valutare congiuntamente la zona, il punto di allacciamento alla rete e il canale di commercializzazione. Le zone meridionali offrono un irraggiamento maggiore, ma sono soggette più spesso a pressioni sui prezzi dovute alle eccedenze di produzione: è lì che la maggior parte dell’energia solare incontra la minore domanda locale. Le zone settentrionali offrono rendimenti inferiori, ma con prezzi più stabili e clienti con costi energetici elevati.
Nello sviluppo dei progetti, la decisione viene presa prima di quanto molti credano. Il collo di bottiglia è rappresentato dagli spazi liberi con allacciamento alla rete garantito, non dalla tecnologia: gli sviluppatori si assicurano gli spazi e i punti di allacciamento molto prima che i progetti solari entrino nella fase di realizzazione. Progetti di questa portata immobilizzano capitale per due o tre anni prima che venga generato il primo chilowattora: l’investimento inizia con l’assicurarsi degli spazi e l’ottenimento delle autorizzazioni, non con l’acquisto dei moduli.
Aste FER-X in Italia: come funzionerà il meccanismo nel 2026
Il decreto FER-X del 18 giugno 2026 distingue due modalità di accesso. Gli impianti fino a 1 MW ottengono l’accesso diretto senza procedura di gara; il prezzo di esercizio viene fissato amministrativamente dall’Autorità per la regolamentazione dei mercati energetici (ARERA). Gli impianti superiori a 1 MW partecipano ad aste. Entrambe le modalità portano alla stipula di un contratto bilaterale a differenza di prezzo della durata di 20 anni — denominato a livello internazionale «Contract for Difference» o CfD. L’Italia gestisce quindi un sistema CfD con una durata di 20 anni.
Il contingente complessivo ammonta a 37,15 GW. Di questi, 10 GW sono destinati all’accesso diretto per impianti fino a 1 MW di tutte le tecnologie, con scadenza il 31 dicembre 2030, mentre 27,15 GW sono destinati alle aste. All’interno della quota destinata alle aste, il Ministero dell’Ambiente indica una ripartizione stimata di 16,5 GW per l’eolico, 10 GW per il fotovoltaico, 0,63 GW per l’energia idroelettrica e 0,02 GW per il gas di depurazione. Tale ripartizione è espressamente indicata come stima e non è vincolante.
La Commissione europea ha approvato il regime l'8 giugno 2026 con il numero di riferimento SA.115180. Il budget previsto ai fini della normativa sugli aiuti di Stato ammonta a 23 miliardi di euro; la base giuridica è costituita dal quadro CISAF in combinato disposto con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Per il fotovoltaico e l’eolico con potenza superiore a 1 MW si applicano procedure distinte con criteri di preselezione ai sensi del regolamento sull’industria a emissioni nette zero.
Il contratto per differenza opera in entrambe le direzioni: se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di esercizio, lo Stato paga la differenza; se è superiore, è l’operatore a rimborsare la differenza. In caso di prezzi negativi, il compenso non viene corrisposto. Ai fini della modellizzazione, ciò significa che il prezzo di esercizio rappresenta sia un limite minimo che un limite massimo dei ricavi.
Per comprendere quanto sia rilevante questa riserva, basta guardare alla Germania: lì, nel 2025, il prezzo day-ahead è stato inferiore a zero in 573 ore su 8.760 (Agenzia federale delle reti, 5 gennaio 2026), rispetto alle 457 ore del 2024. Chi calcola un investimento nelle energie rinnovabili su un orizzonte temporale di 20 anni dovrebbe considerare questa entità come un rischio, non come un’eccezione.
Una precisazione sulla forma giuridica che, nella pratica, crea confusione. Il decreto non reca alcun numero e non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il Ministero subordina espressamente la sua efficacia alla pubblicazione sul proprio sito web: pubblicato il 6 agosto 2026, in vigore dal 7 agosto 2026. È citabile esclusivamente come «DM 18 giugno 2026».
I prezzi di aggiudicazione delle gare d’appalto sono ormai disponibili. Per il fotovoltaico, il GSE indica un prezzo di aggiudicazione di 80 euro per MWh, un prezzo massimo di 95 euro e un prezzo minimo di 65 euro (GSE, Prezzi di aggiudicazione, consultato il 10 settembre 2026). Per l’eolico onshore il prezzo è di 85 euro, mentre per l’idroelettrico è di 90 euro per MWh. Per l’accesso diretto fino a 1 MW, l’ARERA stabilisce il prezzo di aggiudicazione separatamente; al 10 settembre 2026 non era ancora stato pubblicato alcun valore.
| Tecnologia | Prezzo di esercizio | Premio principale | Prezzo minimo |
|---|---|---|---|
| Fotovoltaico | 80 €/MWh | 95 €/MWh | 65 €/MWh |
| Vento sulla terraferma | 85 €/MWh | 95 €/MWh | 70 €/MWh |
| Energia idroelettrica | 90 €/MWh | 105 €/MWh | 80 €/MWh |
| gas di depurazione | 85 €/MWh | 100 €/MWh | 75 €/MWh |
| Fonte: GSE, FER X definitivo — Prezzi di aggiudicazione, consultato il 10/09/2026. L'offerta presentata nell'asta corrisponde a una riduzione percentuale rispetto al prezzo massimo. | |||
Due aspetti sono determinanti per il modello di calcolo. In primo luogo, l’offerta nell’asta consiste in uno sconto percentuale sul prezzo massimo di 95 euro, non su quello di 80. In secondo luogo, i prezzi di esercizio vengono adeguati all’inflazione alla data della rispettiva gara d’appalto e successivamente indicizzati parzialmente nell’arco dei venti anni; il valore indicato è quindi un valore iniziale, non un importo fisso per tutta la durata. Il calendario delle aste è riportato in un allegato al decreto direttoriale, che al momento non è leggibile da un sistema informatico.
Per capire come funziona oggi il contratto differenziale, basta dare un’occhiata al livello dei prezzi in Italia. Il PUN si è attestato a una media mensile di 157,04 euro per MWh nel luglio 2026, a circa 180 euro in agosto e a 202,89 euro nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026 (dati GME, citati da Staffetta e ANSA, 3 e 7 settembre 2026). Se il prezzo di mercato è così nettamente superiore al prezzo di esercizio di 80 euro, il contratto di differenza bilaterale non funge da sovvenzione, ma da obbligo di rimborso.
Questo calcolo può ribaltarsi più volte nell’arco di vent’anni, ed è proprio qui che risiede lo scopo dello strumento: esso scambia la prospettiva di ricavi massimi con una soglia minima. Chi nel 2026 effettua i calcoli basandosi sui prezzi di mercato odierni e ne ricava un rendimento atteso, interpreta il contratto in modo errato. Chi invece lo considera una copertura contro un livello di prezzo di 40 o 50 euro per MWh, lo interpreta correttamente.
Richiesta del FER-X: scadenze, modalità di accesso e adempimenti preliminari
La procedura di presentazione delle domande si svolge tramite il portale GSE. È possibile presentare domanda di prequalificazione a partire dal 25 agosto 2026. Chi desidera partecipare al primo turno d’asta deve presentare la domanda di prequalificazione entro il 30 settembre 2026. Gli impianti di potenza superiore a 1 MW richiedono inoltre una manifestazione di interesse.
Incentivi al fotovoltaico in Italia nel 2026: calendario e requisiti preliminari
Il percorso per partecipare al primo turno d’asta si articola in cinque fasi:
- Richiedere l'ammissione al mercato dell'energia di regolazione — obbligatoria per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, facoltativa per quelli di potenza inferiore.
- È possibile presentare domanda di prequalificazione tramite il portale GSE a partire dal 25 agosto 2026.
- Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, inviare anche la manifestazione di interesse.
- Presentare entrambi i documenti entro il 30 settembre 2026, pena l'esclusione dalla prima fase.
- Dopo l'aggiudicazione, realizzare l'impianto entro il termine previsto per la realizzazione e presentare la domanda di allacciamento.
Le norme operative sono contenute nel decreto direttoriale n. 82 del Ministero dell’Ambiente del 7 agosto 2026, pubblicato il 10 agosto 2026. Esso approva sia le norme procedurali sia la sequenza temporale delle procedure. L’elenco delle scadenze è riportato in un allegato che attualmente non è leggibile da un sistema informatico.
Spesso si trascura un requisito preliminare: l’ammissione al mercato dell’energia di regolazione è un requisito di accesso. È obbligatoria per gli impianti superiori a 1 MW, mentre è facoltativa per quelli fino a 1 MW (ARERA, Delibera 227/2025/R/eel del 3 giugno 2025). Chi intraprende questo passo solo dopo l’aggiudicazione perde tempo in una finestra temporale di realizzazione già di per sé limitata.
Per quanto riguarda il periodo di attuazione, finora sono disponibili solo i valori previsti dalla procedura transitoria: 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria fino alla messa in servizio, seguiti da 90 giorni di calendario per la presentazione della domanda di accesso tramite il portale FER-X. Non è chiaro se il decreto definitivo fissi gli stessi termini.
I risultati della procedura transitoria mostrano come avviene in pratica la determinazione dei prezzi. Il lotto fotovoltaico PC_FTV_2025_01 è stato aggiudicato il 1° dicembre 2025 con circa 7.700 MW — ovvero 7,7 GW — e 474 impianti; il prezzo di aggiudicazione ponderato è stato di 56,825 euro per MWh, con uno sconto medio del 37,34%. Il lotto eolico ha raggiunto parallelamente i 72,851 euro per MWh.
Il 10 dicembre 2025 è stato aggiudicato un secondo lotto fotovoltaico con criteri di preselezione: oltre 1.100 MW, 88 impianti, con un prezzo ponderato di 66,378 euro per MWh e uno sconto del 27,696 per cento. Entrambe le gare fanno parte dello stesso primo ciclo. Talvolta vengono presentate come due aste consecutive, il che distorce l’andamento dei prezzi.
Tra la scadenza del decreto transitorio il 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore della nuova normativa il 7 agosto 2026 non è stata avviata alcuna procedura di accesso al FER-X. Il Ministero e la GSE descrivono la nuova normativa come una continuazione della precedente. In pratica, questa lacuna ha comportato che i progetti pronti per la realizzazione nel primo semestre del 2026 non potessero partecipare ad alcuna gara d’appalto.
Dispacciamento e servizi di sistema: cosa cambia con TIDE
TIDE è il nuovo quadro normativo in materia di dispacciamento e servizi di sistema (ARERA, Delibera 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2025). Sostituisce gradualmente la normativa precedente. La versione attualmente in vigore è la revisione 4 ai sensi della Delibera 227/2025/R/eel del 3 giugno 2025.
La riforma TIDE non è quindi un nuovo modello tariffario, bensì un nuovo regime di accesso e fatturazione. Chi la interpreta come una riforma tariffaria cerca l’effetto nel posto sbagliato.
Riforma TIDE: accesso al mercato dell'energia elettrica, aggregazione e potenza di regolazione
L'attuazione procede per fasi. La fase di transizione si è estesa dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2026. Dal 1° febbraio 2026 è in vigore la fase di consolidamento. Per la fase finale, l'ARERA ha volutamente omesso di fissare una data; essa avrà inizio in un momento stabilito dal gestore della rete Terna.
Per i gestori degli impianti sono rilevanti tre novità. In primo luogo, TIDE separa il ruolo del responsabile del gruppo di bilanciamento da quello del fornitore di servizi di sistema; entrambi possono coincidere, ma non è obbligatorio. In secondo luogo, vige un accesso al mercato tecnologicamente neutrale. In terzo luogo, esistono due percorsi di autorizzazione distinti, a seconda che si intendano fornire o meno servizi legati alla frequenza.
L'aggregazione avviene su tre livelli: singolo impianto, gruppo riferito a un nodo e gruppo riferito a una zona. Ogni unità ha esattamente un unico fornitore di servizi di sistema. Per il fotovoltaico con accumulo, è importante che, nel caso di sistemi di accumulo autorizzati, il lato di prelievo sia obbligatoriamente assegnato alla stessa unità di produzione.
Il calendario ha subito diversi rinvii. L'approvvigionamento sul mercato della potenza di regolazione primaria è iniziato il 3 giugno 2026 anziché il 1° febbraio 2026. L'obbligo di offerta è in vigore dal 1° settembre 2026. La fine della fase di prova è fissata al 30 novembre 2026. Le unità di prelievo previste sono sospese fino a nuovo avviso.
Per gli accumulatori a batteria, l’ARERA ha limitato in modo permanente l’obbligo di offerta nella potenza di regolazione primaria al 10% della potenza nominale anziché al 100% (Delibera 190/2026/R/eel del 26 maggio 2026). Ciò garantisce la flessibilità necessaria per altre fonti di ricavo e rappresenta, per i modelli di reddito basati su più pilastri di reddito, il punto più importante della riforma.
Tariffe per zona, PUN e le conseguenze per i contratti PPA
A partire dal 1° gennaio 2025, l’Italia ha modificato le modalità di fatturazione sul lato della domanda. Da allora, le offerte di acquisto delle unità di consumo vengono valutate al prezzo di zona; il prezzo unitario nazionale opera ormai solo attraverso una componente di compensazione. Ciò è stato disposto da un decreto ministeriale del 18 aprile 2024 recante le modalità di attuazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 210/2021.
Per quanto riguarda la remunerazione degli impianti fotovoltaici sul mercato spot, non cambia nulla. I produttori sono stati remunerati al prezzo di zona sia prima che dopo il 1° gennaio 2025. Chi legge che l’Italia ha modificato la propria logica dei prezzi dovrebbe tenere presente questa distinzione: la modifica riguarda il lato della domanda, non l’immissione in rete.
Un'eccezione è fondamentale per gli investitori. L'indice PUN rimane il prezzo di riferimento per il mercato a termine, per i futures legati al PUN e per la valutazione delle variazioni rispetto al programma sulla piattaforma di negoziazione PCE. In tale contesto, la normativa disciplina espressamente gli acquisti e le vendite. Chi detiene contratti a termine o di acquisto indicizzati al PUN è quindi sicuramente interessato.
Conseguenza pratica per la redazione del contratto: un PPA indicizzato all’indice PUN e un impianto remunerato al prezzo di zona seguono due serie di prezzi diverse. Questa differenza di base deve essere inclusa nel modello di calcolo, non nella nota a piè di pagina. I PPA sono ormai da anni una pratica comune in Italia — nel caso di un PPA, la questione dell’indicizzazione viene spesso sottovalutata rispetto alla durata del contratto.
La suddivisione in zone non è stata modificata dal cambiamento. Le sette zone d’offerta fisiche sono in vigore dal 1° gennaio 2021; in quella data è stata aggiunta la Calabria, l’Umbria è passata alla zona Centro-Sud e le zone speciali di produzione nazionali sono state eliminate. Esistono inoltre zone virtuali per i punti di interconnessione con l’estero.
Decreto Bollette: cosa devono sapere gli investitori
Il Decreto Bollette, recepito dalla Legge 49/2026 e in vigore dal 19 aprile 2026, interviene su diversi meccanismi di remunerazione del mercato italiano dell’energia elettrica. Alcune misure sono soggette alla verifica degli aiuti di Stato da parte dell’UE, mentre altre sono state sospese dall’ARERA. Per gli investitori è determinante soprattutto la data di entrata in vigore dei singoli articoli.
Il processo è oggetto di una pagina dedicata, che ne illustra in dettaglio i meccanismi. Ai fini di questo articolo è sufficiente precisare che le misure riguardano la quota di ricavi non coperta di un progetto, non quella coperta da un contratto di differenza. Per ulteriori dettagli, consultare “Decreto Bollette: conseguenze per gli investitori nel settore fotovoltaico”.
Energy Release 2.0: risultato e obbligo di costruzione per i promotori immobiliari
Energy Release 2.0 fornisce energia elettrica alle imprese ad alto consumo energetico al prezzo di 65 euro per MWh, in cambio della realizzazione di nuove capacità di energia rinnovabile. La base giuridica è costituita dall’articolo 1, comma 2, del DL 181/2023 e dal decreto ministeriale n. 268 del 23 luglio 2024, modificato dal decreto n. 204 del 29 luglio 2025.
La procedura di gara si è svolta dal 13 aprile al 13 maggio 2026, senza alcuna possibilità di proroga. Il 9 giugno 2026 il GSE ha pubblicato la graduatoria: un unico aggiudicatario si fa carico dell’obbligo di restituzione di 21 imprese ad alto consumo energetico e aggregatori per un totale di 1.734.184 MWh.
Tale quantità va contestualizzata — ma non in contrapposizione alla cessione anticipata di 24 TWh all’anno prevista dal programma. Si tratta di due facce dello stesso meccanismo: per quanto riguarda l’anticipazione, la domanda era nettamente superiore all’offerta, mentre i 1.734.184 MWh sono il risultato della procedura di gara relativa all’obbligo di restituzione. Il confronto tra queste due cifre non fornisce alcuna indicazione sul grado di utilizzo del programma. Al 10 settembre 2026 non era stata pubblicata alcuna finestra successiva.
Per gli sviluppatori di progetti, tuttavia, il meccanismo rimane interessante perché comporta un obbligo di costruzione. Chi acquista energia elettrica nell’ambito della concessione anticipata deve realizzare, entro 40 mesi dalla firma del contratto, nuova capacità di generazione pari ad almeno il doppio della produzione annuale, che dovrà essere messa in funzione al più tardi entro il 31 dicembre 2030. Il rimborso avviene nell’arco di 20 anni.
Accumulo in batterie e il mercato della capacità MACSE
Con MACSE, l’Italia sta creando un proprio mercato per l’approvvigionamento di capacità di accumulo. La prima asta per l’anno di fornitura 2028 si è tenuta il 30 settembre 2025. Il rendiconto provvisorio del gestore di rete indicava circa 10 GWh a un prezzo medio ponderato in base alla capacità di 12.959 euro per MWh all’anno. A seguito della rinuncia parziale di un aggiudicatario, il resoconto aggiornato del gestore di rete riporta 9.968 MWh distribuiti su 14 sistemi di stoccaggio, con una potenza massima di 1.491,4 MW.
I prezzi di aggiudicazione variano notevolmente a seconda della zona: Sud e Calabria 12.137, Centro-Sud 14.566, Sardegna 15.029 e Sicilia 15.846 euro per MWh all’anno, ciascuno come media ponderata per una durata contrattuale di 15 anni. Il prezzo massimo previsto dal bando era pari a 37.000 euro per MWh all’anno.
La seconda asta per l'anno di consegna 2029 è fissata per il 24 novembre 2026, alle ore 10. Il fabbisogno ammonta a 16 GWh ed è distribuito esclusivamente tra l'Italia meridionale e le isole; per il Nord e il Centro-Nord è fissato a zero. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è:
- Domande di ammissione: dal 7 al 27 luglio 2026 — scadenza trascorsa.
- Caricamento dei documenti sul portale: entro il 10 settembre 2026 — scadenza scaduta.
- Versamento della cauzione: nell’ottobre 2026, prima dell’asta.
- Asta: 24 novembre 2026, ore 10.
Con il documento di consultazione 283/2026/R/eel del 31 luglio 2026, l’ARERA ha proposto un prezzo massimo di 22.000 euro per MWh all’anno. La consultazione si è conclusa il 7 settembre 2026; al 14 settembre 2026 non era ancora stata presa una decisione definitiva. Il valore proposto è nettamente inferiore al prezzo massimo della prima tornata, ma superiore ai prezzi di aggiudicazione effettivamente raggiunti in quella occasione.
I 16 GWh del secondo round corrispondono alla metà del fabbisogno aggiuntivo che l’ARERA ritiene necessario entro il 2030: 32 GWh. Le cifre che circolano, pari a 50 GWh entro il 2030, non trovano riscontro in alcuna fonte primaria. Per gli investitori ciò significa che, dopo l’asta di novembre 2026, resterà da assegnare, in termini aritmetici, un volume ancora una volta dello stesso ordine di grandezza.
Per quanto riguarda il parco impianti: al 31 dicembre 2025, Terna riporta una potenza lorda di 1.812,7 MW per gli impianti di accumulo di grandi dimensioni autonomi, esclusi quelli a pompaggio. A ciò si aggiungono 884.355 impianti con una potenza complessiva di 5.570 MW e una capacità di accumulo di 11.020 MWh, prevalentemente sistemi di accumulo domestici. I due valori sono misurati in modo diverso e non dovrebbero essere sommati.
Nel 2026 l’espansione ha subito un calo significativo. Nel primo semestre sono stati aggiunti 593 MW e 1.350 MWh — con un calo del 45,7% in termini di potenza e del 59,9% in termini di capacità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Terna non ha pubblicato il valore assoluto cumulativo in GWh per il 2026.
Agri-fotovoltaico in Italia: quadro normativo per i progetti di agri-fotovoltaico
Il regime di incentivi italiano per l’agrivoltaico si basa sul decreto ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, in vigore dal 14 febbraio 2024. Esso combina un contributo agli investimenti fino al 40% con un contratto di differenziale della durata di 20 anni. La Commissione europea ha approvato il regime il 10 novembre 2023 con il numero di riferimento SA.107161.
Per quanto riguarda gli importi, circolano due cifre che misurano aspetti diversi. I 1,7 miliardi di euro rappresentano il volume complessivo approvato ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato: circa 1,1 miliardi di euro di sovvenzioni agli investimenti provenienti dal Fondo per la ricostruzione e la resilienza, più circa 560 milioni di euro di tariffe di immissione in rete stimate su un periodo di 20 anni. La quota relativa alle sole sovvenzioni è inferiore.
L'importo della quota di sovvenzione era originariamente pari a 1.098.992.050,96 euro. Una proposta della Commissione del 7 agosto 2026 prevede una riduzione a 999.000.000 di euro; tale riduzione avrà effetto tramite un accordo integrativo. Il GSE ha stanziato, in quattro atti di concessione tra il 5 giugno e il 12 agosto 2026, un totale di 998.562.000,02 euro — praticamente l’intero importo stanziato.
La notizia fondamentale per gli investitori è quindi la seguente: il periodo di ammissibilità per questo programma è terminato. La gestione è stata trasferita al GSE nel febbraio 2026 (articolo 27 del DL 19/2026, convertito con la Legge 50/2026). Il termine per la stipula degli accordi di concessione è scaduto il 30 giugno 2026, prorogabile per legge di 60 giorni; l’ultimo atto è datato 12 agosto 2026.
Per i progetti già approvati si applica un nuovo termine di entrata in funzione di 24 mesi a partire dalla pubblicazione del relativo atto di approvazione — lo sviluppo del progetto prosegue quindi, ma senza nuove domande. Chi desidera entrare oggi nel progetto acquisisce quindi una quota di partecipazione in un’autorizzazione esistente — non viene stanziato alcun nuovo volume di finanziamento. Per una panoramica del segmento, consultare la sezione “Agri-PV Italia come investimento”.
Una precisazione riguardo alla confusione sui nomi: “Parco Agrisolare” è un programma diverso. Promuove gli impianti su tetto installati su edifici agricoli ed è gestito dal Ministero dell’Agricoltura. I dati relativi a questo programma non devono essere inclusi in un calcolo relativo all’Agri-PV.
Diritto in materia di autorizzazioni: aree idonee per le energie rinnovabili
L'individuazione delle aree idonee per gli impianti da energie rinnovabili si basa sull'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e sul decreto ministeriale del 21 giugno 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024). Il decreto stabilisce a quali condizioni è possibile avvalersi di una procedura autorizzativa semplificata.
Nel 2026 la situazione giuridica è cambiata a favore della certezza della pianificazione. Nel 2025 il Tribunale amministrativo del Lazio aveva annullato due commi del decreto. Il Consiglio di Stato ha modificato tale sentenza con la decisione n. 6151/2026 del 30 luglio 2026; i commi in questione sono nuovamente in vigore. Le descrizioni precedenti, che indicavano il decreto come parzialmente abrogato, sono ormai superate.
Altre due sentenze sono rilevanti per la pratica progettuale. Il Tribunale amministrativo del Lazio, con sentenza n. 4135/2026 del 5 marzo 2026, ha respinto il ricorso di un progettista, affermando che nella procedura di valutazione di impatto ambientale non si applica il principio del tacito assenso. L’autorità deve pronunciarsi espressamente.
Il Tribunale Amministrativo della Sardegna, con sentenza n. 346/2026 del 14 febbraio 2026, ha deciso in senso contrario e ha annullato un provvedimento di rigetto. Il principio fondamentale è che la mancanza di idoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e generalizzato. La mancanza di idoneità esclude il ricorso alla procedura semplificata, ma non la fattibilità del progetto.
Entrambe le sentenze si basano sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionali le norme di esclusione regionali in Sardegna e in Calabria. Per la due diligence ciò significa che un’area al di fuori delle zone designate è ammissibile all’autorizzazione, ma l’iter procedurale è più lungo e l’esito più incerto.
Imposte per gli investitori tedeschi in società di progetto italiane
Una società di progetto italiana è soggetta a un’aliquota dell’imposta sulle società del 24% (articolo 77 del TUIR). A ciò si aggiunge l’IRAP, con un’aliquota standard del 3,90%. Per gli esercizi fiscali 2026 e 2027, tale aliquota aumenterà di due punti percentuali per il settore energetico, portandosi al 5,90%.
L'aumento si basa sull'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 21 del 20 febbraio 2026, convertito con modifiche dalla legge n. 49 del 10 aprile 2026. Sono interessate le classi di attività economiche B/06, B/09.1, C/19.2, D/35.1, D/35.2, D/35.4 e H/49.50.1 — oltre alla produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche l’estrazione, la raffinazione e il trasporto tramite condotte. L’aumento si applica solo se l’attività è esercitata in via prevalente. Le regioni possono variare l’aliquota fino a un massimo di 0,92 punti.
Ritenuta alla fonte sulle distribuzioni: 26, 1,20 o zero per cento
Sulla distribuzione l'Italia applica, in linea di principio, una ritenuta alla fonte del 26% (articolo 27, comma 3, del DPR 600/1973 in combinato disposto con il DL 66/2014). Per la struttura tipica degli investitori tedeschi, tuttavia, tale aliquota non è solitamente applicabile — ed è proprio qui che spesso si commettono errori di calcolo.
Per le società con sede nell’UE o nel SEE, soggette in tali territori all’imposta sulle società, l’aliquota è pari all’1,20%, senza requisiti minimi di partecipazione né di durata della detenzione (articolo 27, comma 3-ter, del DPR 600/1973). L’aliquota del 26% esclude espressamente tali società. L’aliquota rimane invariata nel 2026.
A partire da una partecipazione diretta pari al 10 per cento, detenuta ininterrottamente per almeno un anno, la ritenuta alla fonte viene completamente abrogata (articolo 27-bis del DPR 600/1973, soglia abbassata dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 49/2007). La non applicazione può avvenire su richiesta presentata direttamente alla fonte; la documentazione deve quindi essere disponibile prima del pagamento.
Accordi per evitare la doppia imposizione e la parte tedesca
Per le persone fisiche e gli azionisti non controllanti si applica la convenzione contro la doppia imposizione del 18 ottobre 1989. Grazie a tale convenzione, la ritenuta alla fonte può essere ridotta al 15 per cento: l’articolo 10, paragrafo 2, la limita al 15 per cento, mentre l’articolo 10, paragrafo 3, la limita al 10 per cento in caso di partecipazione diretta al capitale pari almeno al 25 per cento. Per gli interessi, l’articolo 11, paragrafo 2, indica anch’esso il 10 per cento: due disposizioni diverse con la stessa percentuale.
Il rimborso della ritenuta alla fonte trattenuta in eccesso non viene gestito dall’Ufficio federale centrale delle imposte, bensì dall’Amministrazione finanziaria italiana; l’ente competente è il Centro Operativo di Pescara. Il termine è di 48 mesi a partire dalla data della ritenuta (articolo 38 del DPR 602/1973). Sono necessari un certificato di residenza, una dichiarazione relativa alla sede operativa e la prova della ritenuta.
Dal punto di vista tedesco, l’articolo 24, paragrafo 3, lettera a), della convenzione esenta in linea di principio i redditi italiani, con riserva di progressività. L’esenzione a scaglioni per i dividendi presuppone una partecipazione di almeno il 10% e si applica espressamente solo alle società di capitali — una GmbH & Co. KG in qualità di azionista ne è esclusa. Per i restanti dividendi si applica il metodo di imputazione.
In ogni verifica vanno tenute presenti due riserve. Ai sensi del punto 16, lettera d), del protocollo, l’esenzione si applica solo se i redditi sono stati effettivamente tassati in Italia. Inoltre, ai sensi del punto 8 del protocollo, le aliquote massime di cui agli articoli 10 e 11 non si applicano se il compenso è legato agli utili ed è deducibile per il debitore.
A livello nazionale, per le società di capitali si applica l’esenzione sui proventi da partecipazioni ai sensi dell’articolo 8b della KStG: il 95% dei proventi rimane esente da imposta, mentre il 5% è considerato spesa operativa non deducibile. La soglia prevista dall’articolo 8b, comma 4, della KStG è pari al 10% all’inizio dell’anno civile; ai fini dell’imposta sulle attività produttive occorre tenere conto dell’articolo 9, numero 7, della GewStG.
Una data da tenere presente per la pianificazione futura: a partire dal 1° gennaio 2027, le norme italiane citate saranno sostituite dagli articoli 55 e 56 del D.Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025. Allo stato attuale, si tratta di una ricodificazione che non comporta modifiche alle aliquote e alle soglie.
IAB e ammortamento straordinario per gli investimenti in Italia
Per un impianto situato in Italia, la detrazione degli investimenti e l’ammortamento straordinario ai sensi dell’articolo 7g dell’EStG non sono applicabili se il bene economico viene utilizzato nella propria azienda. L’articolo 7g, paragrafo 1, prima frase, dell’EStG richiede che l’utilizzo avvenga in una sede operativa situata nel territorio nazionale; l’articolo 7g, paragrafo 6, numero 2, dell’EStG prevede lo stesso requisito per l’ammortamento straordinario.
È importante fare due precisazioni. In primo luogo: se l’investitore tedesco detiene una partecipazione in una società di capitali italiana, l’investimento non costituisce affatto un bene economico della sua impresa — il § 7g non trova quindi applicazione già per questo motivo. In secondo luogo, il testo della legge menziona, oltre alla sede operativa nazionale, anche la locazione come alternativa, e quest’ultima non è soggetta, nel testo di legge, ad alcuna limitazione espressa al territorio nazionale.
Se una particolare struttura contrattuale di locazione possa modificare tale situazione è una questione da valutare caso per caso e rientra nell’ambito della consulenza fiscale. Dal testo della norma, di per sé, non è possibile dedurre né un’esclusione generale né un’applicabilità. Chi intende avvalersi di tale struttura dovrebbe farne chiarire in via vincolante la validità in anticipo.
A titolo di confronto, ecco i parametri di riferimento per gli impianti nazionali: la detrazione sugli investimenti presuppone un limite di utile pari a 200.000 euro nell’anno di detrazione, l’importo massimo è di 200.000 euro per azienda nell’arco di quattro esercizi finanziari e l’ammortamento straordinario consente fino al 40% in cinque anni. La guida alla detrazione per investimenti nel settore fotovoltaico illustra il funzionamento del sistema.
Conseguenza pratica per la strutturazione: chi vuole avvalersi degli incentivi fiscali tedeschi deve disporre di un impianto solare sul territorio nazionale. Chi investe in Italia non tiene conto dell’articolo 7g e si basa sulla normativa fiscale italiana. Entrambe le opzioni possono essere valide, ma non è possibile combinarle in un unico calcolo.
Tre strategie per gli investimenti nel fotovoltaico in Italia nel 2026
Dall’andamento del mercato nel 2026 si possono individuare tre percorsi. Essi non si differenziano principalmente per le aspettative di rendimento, ma per la quota di ricavi che coprono e per i tempi di attuazione richiesti. Un modello puramente basato sul mercato senza copertura è difficile da giustificare alla luce della dispersione dei prezzi.
- Contratto differenziale FER-X, eventualmente con accumulo. Il contratto differenziale della durata di 20 anni fissa nelle aste un limite minimo di ricavo a 80 euro per MWh e, al contempo, limita il tetto massimo: dato l’attuale livello di mercato compreso tra 180 e 200 euro, ciò significa inizialmente un rimborso, non un sussidio. Un sistema di accumulo integrato consente di fornire servizi di sistema e di effettuare operazioni di arbitraggio al di fuori del contratto. Il prossimo termine è il 30 settembre 2026 per la prequalificazione. Requisito preliminare: l’ammissione al mercato dell’energia di regolazione.
- Accordo di acquisto di energia (PPA) con commercializzazione parziale. Un accordo di acquisto di energia a lungo termine — abbreviato nel mercato con la sigla PPA — garantisce una quota dei ricavi, mentre il resto rimane soggetto alle condizioni di mercato. L’indicizzazione è un aspetto importante: un contratto indicizzato all’indice PUN e un impianto remunerato al prezzo di zona seguono due diverse serie di prezzi. Questa differenza di base deve essere quantificata nel modello di calcolo, non in una nota a piè di pagina.
- Stoccaggio tramite il mercato della capacità. L’asta MACSE per l’anno di consegna 2029 si terrà il 24 novembre 2026, con un fabbisogno di 16 GWh esclusivamente nel Sud Italia e nelle isole. Il premio ha una durata di 15 anni. Al 14 settembre 2026, l’ARERA non aveva ancora preso una decisione definitiva in merito al prezzo massimo proposto di 22.000 euro per MWh all’anno.
Per tutte e tre le opzioni vale lo stesso quadro normativo in materia di autorizzazioni. Un’area situata all’interno delle zone designate accelera la procedura, mentre un’area al di fuori di esse non la esclude. Il punto di allacciamento alla rete e la zona determinano il ricavo in misura maggiore rispetto alla scelta dei moduli.
I rischi variano di conseguenza. L’opzione 1 comporta il rischio di scadenza e di autorizzazione, l’opzione 2 il rischio di prezzo e di base, l’opzione 3 il rischio di un prezzo massimo non ancora definito in via definitiva. Nessuna delle tre opzioni è priva di rischi: semplicemente li distribuiscono in modo diverso lungo la durata.
Parti contraenti e struttura
In entrambi i mercati, la controparte contrattuale è mediplan Helm e.K., un'impresa commerciale registrata con responsabilità personale e illimitata del titolare ai sensi degli articoli 1, 17 e 19 del Codice commerciale tedesco (HGB). Ciò vale anche per i progetti italiani. LOGIC ENERGY ITALY SRL agisce in questo contesto in qualità di intermediario, non di controparte contrattuale.
Per voi, in qualità di investitori, ciò comporta due aspetti. Il vostro rapporto contrattuale è soggetto al diritto tedesco e a garantire l’impegno è una persona fisica con il proprio patrimonio privato — non un patrimonio di responsabilità limitato al capitale sociale. La situazione giuridica italiana descritta in questo articolo riguarda il livello del progetto: la società che detiene l’investimento, la sua imposta sulle società, l’IRAP e la ritenuta alla fonte sulle sue distribuzioni.
Questa distinzione è il motivo per cui è possibile rispondere separatamente alle questioni relative all’ubicazione e alla struttura. Chi desidera avvalersi dell’agevolazione fiscale tedesca relativa alla detrazione sugli investimenti deve disporre di un impianto sul territorio nazionale. Chi invece cerca di accedere al quadro normativo italiano in materia di incentivi, deve ricorrere a una società di progetto italiana. L’articolo “Il fotovoltaico come investimento di capitale” spiega come si collochi il fotovoltaico rispetto ad altre classi di investimento.
Esaminare in modo concreto il progetto relativo all'Italia
Valutiamo l’ubicazione, la zona e il canale di commercializzazione del vostro progetto e vi comunichiamo se la scadenza FER-X del 30 settembre è ancora alla vostra portata.
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Domande frequenti (FAQ)
Il decreto FER-X 2026 è in vigore?
Sì. Il decreto del 18 giugno 2026 è stato pubblicato il 6 agosto 2026 sul sito web del Ministero dell’Ambiente ed è in vigore dal 7 agosto 2026. Non è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; il Ministero subordina espressamente l’efficacia del decreto alla sua pubblicazione sul proprio sito web.
Entro quando devo presentare la domanda FER-X?
La domanda di prequalificazione può essere presentata tramite il portale GSE a partire dal 25 agosto 2026. Per partecipare alla prima tornata d’asta, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. Gli impianti con potenza superiore a 1 MW richiedono inoltre una manifestazione di interesse e l’ammissione al mercato dell’energia di regolazione.
A quanto ammonta il prezzo di esercizio secondo FER-X?
Per le aste, il GSE indica 80 euro per MWh, con un prezzo massimo di 95 euro e uno minimo di 65 euro. I partecipanti offrono uno sconto percentuale sui 95 euro. Per l’accesso diretto fino a 1 MW, l’ARERA fissa il prezzo separatamente — al 10 settembre 2026 non era ancora disponibile alcun valore.
A quanto ammonta la ritenuta alla fonte sui dividendi provenienti dall'Italia?
L'aliquota generale è pari al 26%. Per gli enti con sede nell'UE o nel SEE si applica tuttavia un'aliquota dell'1,20% senza una quota minima di partecipazione. A partire da una partecipazione diretta pari al 10% e da un periodo di detenzione di un anno, la ritenuta alla fonte viene completamente abrogata ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973.
Dove posso richiedere il rimborso della ritenuta alla fonte italiana trattenuta in eccesso?
Presso l’amministrazione finanziaria italiana, in particolare il Centro Operativo di Pescara — non presso l’Ufficio federale delle imposte. Il termine è di 48 mesi a partire dalla data della ritenuta. Sono necessari un certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale tedesca, una dichiarazione relativa alla sede operativa e la prova della ritenuta.
La detrazione per investimenti si applica a un investimento effettuato in Italia?
No, se l’impianto viene utilizzato nella propria azienda. L’articolo 7g, comma 1, prima frase, dell’EStG richiede la presenza di una sede operativa sul territorio nazionale, così come l’articolo 7g, comma 6, punto 2, dell’EStG per l’ammortamento straordinario. In caso di partecipazione in una società italiana, la norma non trova comunque applicazione.
Il programma di incentivi italiano per l'agro-fotovoltaico è ancora in vigore?
No. Il GSE ha stanziato circa 998,6 milioni di euro in quattro atti di approvazione fino al 12 agosto 2026 — su una dotazione complessiva di 1,099 miliardi di euro, che una proposta della Commissione del 7 agosto 2026 prevede di ridurre a 999 milioni. Il bando è chiuso. I progetti già approvati hanno a disposizione 24 mesi dalla pubblicazione dell’atto di approvazione per entrare in funzione.
Cosa comporta l'aumento dell'IRAP al 5,90%?
L'aliquota IRAP rimane al 3,90%. Per le imprese del settore energetico è prevista una maggiorazione di due punti percentuali nei periodi d'imposta 2026 e 2027. Il requisito è che l'attività principale rientri in una delle classi di attività economiche interessate, tra cui la D/35.1. Le regioni possono applicare una variazione di 0,92 punti.
La riforma TIDE inciderà sul rendimento del mio investimento?
No, non sul mercato spot. TIDE regola il dispacciamento, i servizi di sistema e la relativa fatturazione. La formazione dei prezzi sui mercati day-ahead e intraday rimane invariata. Sono interessati la gestione dei gruppi di bilancio, la prequalificazione e i compensi di bilanciamento — nonché, tramite l’obbligo di offerta nella potenza di regolazione, anche i gestori di impianti di stoccaggio.
Quando si terrà la prossima asta MACSE?
Il 24 novembre 2026 alle ore 10, per l’anno di fornitura 2029. Il fabbisogno è pari a 16 GWh ed è oggetto di gara esclusivamente per l’Italia meridionale, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; per il Nord e il Centro-Nord è pari a zero. Il termine per il caricamento della documentazione sul portale è scaduto il 10 settembre 2026; il deposito cauzionale deve essere versato prima dell’asta.
Conclusione: un quadro di finanziamento ben definito con scadenze strette
Il quadro normativo italiano in materia di incentivi si chiuderà nuovamente nel 2026: il FER-X è in vigore da agosto, il prezzo di esercizio per il fotovoltaico nelle aste si attesta a 80 euro per MWh e il primo termine per la presentazione delle domande scade il 30 settembre. Chi entra ora nel programma opererà con un contratto differenziale della durata di 20 anni e un ricavo minimo garantito — non con un rendimento atteso basato sui prezzi di mercato.
Allo stesso tempo, due porte sono chiuse. I fondi per l’Agri-PV sono esauriti e il programma Energy Release 2.0 ha concluso la procedura con un unico aggiudicatario. Chi desidera accedere a questi programmi può farlo solo tramite autorizzazioni già concesse.
L'aspetto fiscale è gestibile, ma richiede una decisione sulla struttura prima di procedere all'investimento. La differenza tra il 26%, l'1,20% e lo 0% di ritenuta alla fonte non dipende dall'abilità negoziale, bensì dalla forma giuridica e dalla quota di partecipazione.
Per chi desidera fare il passo successivo: discutere il progetto. Il quadro normativo fiscale è illustrato nella guida sulla detrazione per investimenti, mentre il confronto tra le classi di investimento è contenuto nell’articolo “Il fotovoltaico come investimento di capitale” e la situazione di mercato nel paese confinante è descritta nell’articolo “Il mercato fotovoltaico italiano nel 2025”.
Riferimenti bibliografici
- MASE — Pubblicato il decreto definitivo FER-X — Entrata in vigore il 7 agosto 2026
- MASE — Il ministro Pichetto firma il FER-X definitivo, 37,15 GW — Firma: 18 giugno 2026
- MASE — Via libera della Commissione europea al FER-X a regime — 08/06/2026
- Commissione europea — Comunicato stampa IP/26/1270 relativo al caso SA.115180 — 8 giugno 2026
- MASE — Decreto direttoriale n. 82 del 7 agosto 2026 (Regole operative FER-X) — 10/08/2026
- GSE — FER-X definitivo, approvate le regole operative — Portale attivo dal 25 agosto 2026, termine ultimo 30 settembre 2026
- MASE — Entra in vigore il decreto transitorio FER-X — Decreto ministeriale del 30 dicembre 2024
- GSE — Graduatorie dei bandi per impianti eolici e fotovoltaici — 1° dicembre 2025
- GSE — Graduatoria del bando per impianti fotovoltaici NZIA — 10 dicembre 2025
- GSE — FER X definitivo, prezzi di aggiudicazione — Consultazione del 10/09/2026
- GSE — FER X definitivo, come funziona — Consultato il 10/09/2026
- GSE — Energy Release 2.0, pubblicata la graduatoria — 09/06/2026
- GSE — Energy Release 2.0, il bando — Consultato il 20/08/2026
- Gazzetta Ufficiale — Comunicato relativo al decreto ministeriale del 23 luglio 2024 (Energy Release) — GU n. 177 del 30/07/2024
- Terna — Dati statistici sull'energia elettrica in Italia 2025, Impianti di generazione — Situazione al 31.12.2025
- Terna — Rapporto mensile sul sistema elettrico, giugno 2026 — Aggiornato al 30/06/2026
- Terna — Individuazione delle zone della rete rilevante, Allegato A.24 Rev. 05 — in vigore dal 01/01/2021
- Terna — Rendiconto dei risultati dell'asta MACSE per l'anno di consegna 2028 — 07/10/2025
- Terna — Asta MACSE, anno di consegna 2029 — Asta del 24 novembre 2026
- ARERA — Delibera 345/2023/R/eel (TIDE) — 25 luglio 2023
- ARERA — Delibera 227/2025/R/eel (TIDE Rev. 4) — 3 giugno 2025
- ARERA — Delibera 190/2026/R/eel (termini FCR, limite del 10%) — 26 maggio 2026
- ARERA — Delibera 304/2024/R/eel (Superamento del PUN) — 23/07/2024
- ARERA — Delibera 103/2019/R/eel (definizione delle zone) — 19 marzo 2019
- GME — Relazione annuale 2025 — PUN 2025
- GME — Risultati MGP, Indice PUN — Dati mensili 2026, consultati il 20/08/2026
- GSE — Ritiro dedicato, regolazione economica del servizio — Consultato il 20/08/2026
- MASE — PNIEC 2024, Tabella 11 — Obiettivo: 79.253 MW per il 2030
- MASE — Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico — DM 436/2023
- Commissione europea — Comunicato stampa IP/23/5451 relativo al caso SA.107161 — 10 novembre 2023
- GSE — Atti di concessione per lo sviluppo dell'agrivoltaico — Consultazione del 20/08/2026
- Gazzetta Ufficiale — DL 19/2026 (Cambio di gestore agrivoltaico) — GU n. 41 del 19/02/2026
- Gazzetta Ufficiale — DM 21 giugno 2024 (Aree idonee) — GU n. 153 del 2 luglio 2024
- Agenzia federale delle reti — Comunicato stampa sul mercato dell’energia elettrica 2025 — 573 ore di prezzi negativi, 5 gennaio 2026
- SMARD — Massima immissione in rete di energia fotovoltaica in ogni trimestre — Riepilogo annuale 2025
- Normattiva — Art. 77 del DPR 917/1986 (IRES) — Consultato il 20/08/2026
- Normattiva — Art. 3 DL 21/2026 (sovrattassa IRAP nel settore energetico) — GU n. 42 del 20/02/2026
- Normattiva — Art. 27 DPR 600/1973 (Ritenuta alla fonte sui dividendi) — Consultato il 20/08/2026
- Normattiva — Art. 27-bis del DPR 600/1973 (società madre-controllata) — Consultato il 20/08/2026
- Normattiva — Art. 38 DPR 602/1973 (termine di rimborso) — Consultato il 20/08/2026
- Agenzia delle Entrate — Rimborsi, soggetti non residenti (imprese) — Centro Operativo di Pescara
- Gazzetta Ufficiale — L. 459/1992, Convenzione per evitare la doppia imposizione Germania-Italia — GU n. 280 del 27 novembre 1992
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- Testo integrale del § 7g dell’EStG (Ministero federale della Giustizia) — consultato il 20/08/2026
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- Normattiva — D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (testo in vigore dal 01.01.2027) — GU n. 71 del 26.03.2025
- ARERA — Documento di consultazione 283/2026/R/eel (MACSE, premio massimo) — 31/07/2026, consultazione aperta fino al 07/09/2026
- Terna — Rapporto mensile sul sistema elettrico, luglio 2026 — Aggiornato al 31/07/2026
- Italia Solare su Terna-Gaudì — Parco fotovoltaico al 30/06/2026 (46.606 MW / 2.255.654 impianti) — pubblicato il 17/07/2026
- Staffetta/RiEnergia — L'estate 2026 del mercato elettrico (PUN luglio e agosto 2026, dati GME) — 3 settembre 2026
- ANSA — Prezzo dell'energia elettrica a settembre oltre 200 euro/MWh (dati settimanali GME) — 07/09/2026