Ammortamento fotovoltaico 2026: dedurre fiscalmente l'impianto fotovoltaico con IAB, AfA e AfA speciale
Chi ammortizza un impianto fotovoltaico a fini commerciali può combinare la detrazione per investimenti, l’ammortamento straordinario e l’ammortamento decrescente, ottenendo così un beneficio fiscale fino al 77,5% dell’investimento nei primi due anni.
La risposta breve
L’ammortamento di un impianto fotovoltaico rappresenta la leva fiscale principale, ma solo per potenze superiori a 30 kWp e solo nel caso di impianti su tetto o a terra. Gli impianti con potenza fino a 30 kWp per unità sono esenti da imposta ai sensi del § 3 n. 72 dell’EStG e, proprio per questo, non possono essere ammortizzati.
I quattro elementi si integrano tra loro: IAB al 50% (prima dell'acquisto), ammortamento straordinario al 40%, ammortamento decrescente al 15% e ammortamento lineare al 5% su un periodo di 20 anni.
Fino al 77,5% in due anni: si tratta di un valore biennale, non di un effetto relativo al primo anno, e vale solo in caso di acquisto a gennaio. Il vantaggio è di natura finanziaria, non fiscale.
Novità a partire dal 2028: l’imposta sulle società scenderà gradualmente dal 15 al 10 per cento – un ulteriore motivo a favore di strutture di reinvestimento per gli investimenti a lungo termine.
L’ammortamento di un impianto fotovoltaico è lo strumento fondamentale con cui gli operatori commerciali riducono il proprio carico fiscale – e rappresenta quindi un fattore chiave per la redditività di un impianto fotovoltaico. Questo articolo è rivolto a investitori, imprenditori e ai loro commercialisti che desiderano ammortizzare un impianto fotovoltaico in modo ottimale dal punto di vista fiscale. La possibilità di ammortizzare un impianto fotovoltaico e l’ammontare dell’ammortamento dipendono innanzitutto dalla potenza dell’impianto in kilowatt di picco (kWp) e dal tipo di edificio.
Una precisazione preliminare: gli ammortamenti sono rilevanti solo per gli impianti soggetti a imposta con potenza superiore a 30 kWp. Gli impianti con potenza fino a 30 kWp per singola unità sono esenti dall’imposta sul reddito a partire dal periodo d’imposta 2022 e, pertanto, non possono essere ammortizzati. Illustriamo le norme relative all’ammortamento degli impianti fotovoltaici per investitori e aziende, indicando in ciascun caso il paragrafo di riferimento e il metodo di calcolo.
Il limite dei 30 kWp: perché le dimensioni dell’impianto determinano l’ammortamento
Gli impianti fotovoltaici sono beni economici: vengono acquistati, ammortizzati e generano redditi soggetti a imposta – oppure sono esenti da imposta e in tal caso non possono essere ammortizzati. A partire dal periodo d’imposta 2022, gli impianti solari fino a 30 kWp per unità abitativa o commerciale sono esenti dall’imposta sul reddito. Per i privati proprietari di un’abitazione di proprietà, questo rappresenta un vantaggio. Per gli investitori che desiderano dedurre fiscalmente un impianto fotovoltaico, l’esenzione preclude ogni margine di manovra.
La scelta fondamentale è quindi questa: semplicità esente da imposte o libertà di configurazione soggetta a tassazione. Chi, in qualità di investitore o azienda, opta per un impianto superiore a 30 kWp – spesso su immobili commerciali –, si avvale di opzioni di ammortamento che riducono notevolmente i costi di acquisto effettivi nei primi anni. Il caso limite critico è illustrato più avanti.
Ammortamento di un impianto fotovoltaico nel 2026: panoramica sull’ammortamento lineare, decrescente e speciale
L'impianto fotovoltaico come bene economico mobile
Per gli impianti fotovoltaici commerciali, in quanto beni mobili, sono disponibili quattro elementi che si integrano tra loro. La detrazione sugli investimenti ha effetto nell’anno precedente all’acquisto, mentre le tre modalità di ammortamento decorrono dalla messa in funzione. La scelta del metodo più opportuno dipende dal mese di acquisto e dalla situazione reddituale.
Una breve spiegazione dei quattro concetti:
- Ammortamento lineare: ripartisce il costo di acquisto dell'impianto fotovoltaico in modo uniforme su 20 anni, ovvero al 5% all'anno.
- Ammortamento decrescente: consente ammortamenti più elevati nei primi anni, pari al 15% del valore contabile residuo, per gli acquisti effettuati a partire da luglio 2025.
- Ammortamento straordinario: consente un ulteriore ammortamento fino al 40% dei costi, liberamente ripartibile nei primi cinque anni (art. 7g, comma 5, EStG).
- Detrazione per investimenti (IAB): consente di dedurre il 50% dei costi di acquisto previsti già nell'anno precedente all'investimento.
Ammortamento di un impianto fotovoltaico: i quattro elementi fondamentali
| Strumento | Frase | Effetto | Base giuridica |
|---|---|---|---|
| Detrazione per investimenti (IAB) | 50% dei costi di acquisto | nell'anno precedente all'acquisto | § 7g, comma 1, della legge sull'imposta sul reddito (EStG) |
| Ammortamento straordinario | 40%, liberamente ripartibile su 5 anni | oltre all'ammortamento ordinario | § 7g, comma 5, della legge sull'imposta sul reddito (EStG) |
| Ammortamento decrescente | 15 % del valore contabile residuo (PV) | Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 | § 7, comma 2, della legge sull'imposta sul reddito (EStG) |
| Ammortamento lineare | 5% all'anno per 20 anni | a lungo termine | § 7, comma 1, della legge sull'imposta sul reddito (EStG) |
L’ordine è importante: l’IAB riduce la base imponibile sulla quale vengono successivamente calcolati l’ammortamento straordinario e quello decrescente. Chi combina questi strumenti ottiene il massimo effetto immediato – ma sempre sotto forma di vantaggio di liquidità, non di risparmio fiscale definitivo. Nell’arco dell’intera vita utile viene ammortizzato esattamente l’importo dell’investimento.
Detrazione per investimenti (IAB): risparmiare sulle tasse prima dell'acquisto
Requisiti per l’IAB
La detrazione per investimenti ha effetto prima ancora che venga speso un solo euro. Gli impianti fotovoltaici sono considerati, ai fini fiscali, come attrezzature mobili d’esercizio (R 7.1, comma 3, EStR) e danno diritto alla detrazione per investimenti, anche se sono installati in modo fisso su un tetto. Devono essere soddisfatti quattro requisiti:
- Limite di reddito: il reddito nell’anno di deduzione non deve superare i 200.000 euro (art. 7g, comma 1, seconda frase, n. 1, EStG).
- Utilizzo aziendale: almeno il 90% – nessun problema in caso di immissione totale in rete.
- Termine per l'investimento: acquisto entro tre anni. Un IAB del 2026 richiede che l'investimento venga effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2029.
- Beni mobili: gli impianti installati su tetto o su terreno soddisfano questa caratteristica.
Nell’anno di investimento, l’IAB viene nuovamente aggiunto all’utile (+50.000 euro); contemporaneamente, il costo di acquisto viene ridotto dello stesso importo (−50.000 euro, § 7g comma 2, terza frase, EStG). Per tutti gli ammortamenti successivi si applica quindi la base imponibile ridotta.
Conseguenze della mancata realizzazione dell'investimento
Se non vengono effettuati investimenti, l’Agenzia delle Entrate scioglie retroattivamente l’IAB. Il § 7g, comma 3, quarta frase, dell’EStG stabilisce espressamente che il § 233a, comma 2a, dell’AO non è applicabile: Gli interessi di mora pari all’1,8% all’anno (§ 238, comma 1a, del Codice tributario tedesco [AO]) decorrono quindi retroattivamente a partire dall’anno della detrazione – e non solo a partire da una data successiva – anche nel caso di avvisi già definitivi. Un IAB senza una seria intenzione di investimento può quindi rivelarsi molto costoso.
Ammortamento straordinario ai sensi dell'articolo 7g, comma 5, dell'EStG: 40 per cento
Questa caratteristica rende l’ammortamento straordinario particolarmente vantaggioso: anche una messa in funzione a dicembre dà diritto all’ammortamento completo del 40% nell’anno di acquisto, mentre l’ammortamento ordinario si applica solo per un dodicesimo. Se si ricorre all’IAB, il 40% viene calcolato sul costo di acquisto già ridotto. Le piccole e medie imprese possono avvalersi dell’aliquota piena, purché rispettino il limite di utile.
Requisiti e differenze rispetto all’IAB
Una differenza spesso trascurata riguarda proprio questo limite di utile. Anche l’ammortamento straordinario presuppone un utile dell’anno precedente non superiore a 200.000 euro; a differenza dell’IAB, tuttavia, non è determinante l’anno di deduzione, bensì l’esercizio finanziario che precede l’acquisto (art. 7g, comma 6, EStG). Chi intende avvalersi di entrambi gli strumenti dovrebbe tenere d’occhio la situazione degli utili in entrambi gli anni di riferimento.
Ammortamento dell'impianto fotovoltaico: ammortamento lineare e decrescente nel 2026
Ammortamento lineare: 5% in 20 anni
L'ammortamento lineare ripartisce i costi di acquisto in modo uniforme lungo la vita utile normale. Per gli impianti fotovoltaici tale durata è di 20 anni, il che corrisponde a un tasso del 5% all'anno. L'ammortamento ha inizio nel mese dell'acquisto e nel primo anno viene calcolato pro rata temporis, con precisione mensile. Nel corso della durata di vita utile viene così ammortizzato esattamente il 100% dei costi.
Ammortamento decrescente: 15% a partire da luglio 2025
L’ammortamento decrescente consente ammortamenti più elevati nei primi anni, poiché l’aliquota viene applicata al rispettivo valore contabile residuo. Il § 7, comma 2, dell’EStG (Legge tedesca sull’imposta sul reddito) consente il triplo dell’aliquota lineare, con un limite massimo del 30 per cento – quindi il 15 per cento per gli impianti fotovoltaici. Il testo di legge si applica agli acquisti effettuati «dopo il 30 giugno 2025 e prima del 1° gennaio 2028». Per un sistema di accumulo di energia elettrica con una vita utile di dieci anni si applica l’aliquota massima del 30%. È consentito in qualsiasi momento il passaggio una tantum all’ammortamento lineare, ma non viceversa.
Secondo il testo dell’articolo 7g, comma 5, dell’EStG, l’ammortamento straordinario può essere applicato «in aggiunta alle deduzioni per usura ai sensi dell’articolo 7, comma 1 o comma 2» – quindi anche in aggiunta all’ammortamento decrescente. Tale combinazione risulta chiara dal testo di legge; non esiste ancora un orientamento amministrativo consolidato riguardo alla versione in vigore a partire dal 2025, motivo per cui è necessario concordare tale combinazione con il proprio consulente fiscale prima della sua attuazione.
Tabella degli ammortamenti e vita utile
La vita utile risulta dalla tabella ufficiale degli ammortamenti per i beni strumentali di uso generale (voce 3.1.6), che prevede 20 anni per gli impianti fotovoltaici. È importante la distinzione: solo gli impianti su tetto e a terra sono beni mobili e quindi ammortizzabili secondo il metodo IAB e a quote decrescenti. Gli impianti integrati nel tetto (in-roof) sono considerati parte integrante dell’edificio e vengono ammortizzati, ai sensi del § 7 comma 4 dell’EStG, solo al 3% all’anno – senza IAB, senza ammortamento speciale e senza ammortamento decrescente. In questo caso non si applica il calcolo dell’effetto leva.
Ammortamento PV 2026: le scadenze più importanti
Tre scadenze determinano l’ammortamento degli impianti fotovoltaici nel 2026. L’ammortamento decrescente si applica solo agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2027. L’ammortamento speciale del 40% si applica agli acquisti effettuati dopo il 31 dicembre 2023. Infine, la detrazione per investimenti richiede che l’acquisto avvenga entro tre anni dalla sua costituzione. Chi desidera sfruttare appieno questa opportunità dovrà allineare la data di messa in funzione a tali scadenze.
Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico: esempio di calcolo su 100.000 euro in due anni
Si ipotizzano 100.000 euro di costo netto di acquisto, un’aliquota fiscale marginale del 42%, un utile d’esercizio inferiore a 200.000 euro e la messa in funzione nel gennaio 2027. L’esempio si riferisce a un impianto soggetto a tassazione con una potenza di 30 kWp, ad esempio un impianto commerciale su tetto o a terra in regime di immissione totale in rete.
| Passo | Anno | Operazione | Importo |
|---|---|---|---|
| Formazione IAB | 2026 | 50 % × 100.000 € | −50.000 € |
| Aggiunta IAB + Riduzione AK | 2027 | +50.000 € / −50.000 € (neutro) | 0 € |
| Nuova base imponibile | 2027 | dopo il taglio dell’IAB | 50.000 € |
| Ammortamento straordinario | 2027 | 40 % × 50.000 € | −20.000 € |
| Ammortamento decrescente | 2027 | 15 % × 50.000 € | −7.500 € |
| Totale della riduzione degli utili | 2026 + 2027 | leva fiscale complessiva | −77.500 € |
| Calcolo modellistico semplificato, non costituisce consulenza fiscale. Aliquote applicate al costo di acquisto ridotto secondo l’IAB pari a 50.000 euro. Ipotesi: entrata in funzione a gennaio 2027, aliquota marginale del 42%. | |||
Ammortamento degli impianti fotovoltaici: i risultati in cifre
Nel primo anno, solo grazie all’IAB si registra una riduzione dell’utile pari a 50.000 euro e quindi un risparmio fiscale di circa 21.000 euro – senza alcun investimento. Nel secondo anno si aggiunge una riduzione dell’utile di 27.500 euro (circa 11.550 euro di risparmio). In totale si tratta di una riduzione dell’utile pari a 77.500 euro e di un risparmio fiscale di 32.550 euro.
Due punti sono determinanti per la classificazione. In primo luogo, il 77,5% è un valore biennale, non un effetto del primo anno: il 50% dell’IAB ricade nell’anno precedente all’acquisto, mentre nell’anno stesso dell’investimento è pari solo al 27,5%. In secondo luogo, il valore è valido solo in caso di acquisto a gennaio: l’ammortamento decrescente è calcolato con precisione mensile, mentre l’ammortamento straordinario no. Se la messa in funzione avviene a ottobre, il valore biennale scende a circa il 71,9%. Il vantaggio fiscale è un effetto di liquidità, non di esenzione: nell’arco di 20 anni vengono ammortizzati esattamente 100.000 euro.
Per contestualizzare il prezzo e l’importo dell’investimento: un impianto fotovoltaico su tetto di tipo commerciale con una potenza superiore a 30 kWp costa attualmente tra i 900 e i 1.600 euro per kWp (Fraunhofer ISE). Un impianto da 100 kWp rientra quindi nell’ordine di grandezza dell’esempio di calcolo; i coefficienti percentuali rimangono identici fino al limite massimo fissato dall’IAB di 200.000 euro per azienda. Il nostro articolo sull’investimento fotovoltaico nel 2026 illustra come questa ottimizzazione fiscale influisca sulla redditività.
Imposta sul valore aggiunto: aliquota zero e detrazione dell'imposta a monte
Ciò comporta due conseguenze che spesso vengono confuse. Per gli edifici che beneficiano dell’agevolazione, l’aliquota zero può applicarsi anche oltre i 30 kWp; al di sopra di tale soglia viene semplicemente meno la presunzione semplificata. Al contrario, per un impianto puramente commerciale installato su un tetto industriale senza finalità di interesse pubblico si applica l’aliquota normale del 19 per cento, indipendentemente dalla potenza. L’affermazione diffusa secondo cui «oltre i 30 kWp si applica sempre il 19%» è errata in quanto generalizza eccessivamente.
Per gli investitori, la tassazione ordinaria rappresenta spesso un vantaggio: l’IVA a monte relativa all’acquisto viene infatti rimborsata integralmente. Su un importo netto di 200.000 euro, il rimborso dell’IVA a monte ammonta a 38.000 euro. Sui proventi derivanti dall’immissione in rete e dalla commercializzazione diretta va poi versata l’IVA al 19%; il premio di mercato rimane escluso in quanto sovvenzione non imponibile.
Il regime fiscale per le piccole imprese è stato riformato a partire dal 1° gennaio 2025 (JStG 2024): il limite relativo all’anno precedente è fissato a 25.000 euro, mentre quello dell’anno in corso è di 100.000 euro. La rinuncia a tale regime è vincolante per almeno cinque anni. Nel caso di investimenti soggetti all’IVA al 19% e con un elevato volume di IVA a credito, la rinuncia è solitamente vantaggiosa; nel caso di investimenti soggetti all’IVA allo 0%, lo è raramente.
§ 3 n. 72 della legge tedesca sull'imposta sul reddito (EStG): il caso limite per gli investitori
A partire dalla legge fiscale annuale del 2024, per i nuovi impianti acquistati, messi in funzione o ampliati dopo il 31 dicembre 2024 si applica in modo uniforme il limite di 30 kWp per unità abitativa o commerciale e di 100 kWp complessivi per contribuente o società di persone. La precedente scala progressiva di 15 kWp per unità per gli edifici plurifamiliari e di altro tipo si applica ormai solo agli impianti esistenti fino al 31 dicembre 2024. I 100 kWp rappresentano una soglia di esenzione, non una franchigia: in caso di superamento di tale soglia, l’esenzione decade per tutti gli impianti.
Il dilemma fondamentale per gli investitori: i ricavi esenti da imposta bloccano qualsiasi ammortamento. Ai sensi del § 3c, comma 1, dell’EStG (Legge tedesca sull’imposta sul reddito), nel caso di un impianto esente non sono deducibili né l’IAB (contributo per le infrastrutture energetiche), né l’AfA (ammortamento), né le spese operative – e nemmeno gli interessi di finanziamento. Ciò genera un netto punto di svolta anziché una transizione graduale: a 29 kWp il finanziamento esterno è fiscalmente privo di valore, mentre a 31 kWp è interamente deducibile. Chi progetta un impianto vicino a tale soglia dovrebbe calcolare l’impatto prima dell’acquisto, anche in vista di un possibile ampliamento con l’aggiunta di un sistema di accumulo di energia.
Il nostro articolo sul modello di investimento spiega come sia strutturato il modello di investimento Logic Energy con impianti soggetti a tassazione. L'aspetto fiscale costituisce una parte del rendimento complessivo, insieme alla remunerazione prevista dalla legge EEG e ai proventi della commercializzazione diretta.
Forma giuridica e imposta sulle attività produttive: altri aspetti da tenere in considerazione per gli investitori nel 2026
Imposta sulle attività produttive per gli investimenti finanziati con capitale di terzi
Per quanto riguarda l’imposta sulle attività produttive, due aspetti sono rilevanti per gli investimenti finanziati con capitale di terzi. Ai sensi del § 8 n. 1a della legge tedesca sull’imposta sulle attività produttive (GewStG), viene aggiunto un quarto degli oneri finanziari, nella misura in cui superino la franchigia di 200.000 euro. Nella fase iniziale, caratterizzata da un elevato ammortamento, può quindi verificarsi una situazione in cui una perdita ai fini dell’imposta sul reddito coesista con un reddito d’impresa positivo. Per le strutture destinate alla locazione può inoltre trovare applicazione la deduzione ampliata ai sensi dell’articolo 9, n. 1, terza frase, lettera b) della Legge sull’imposta sulle attività commerciali (GewStG): le forniture di energia elettrica sono esenti fino al 20% dei proventi immobiliari, ma non possono essere destinate ai consumatori finali, a meno che questi non siano locatari del gestore dell’impianto.
L'imposta sulle società diminuirà a partire dal 2028
Per le società di capitali, il programma fiscale di investimenti immediati migliora le prospettive a lungo termine. L’imposta sulle società scenderà a partire dal 2028 in cinque fasi, passando dal 15% al 10% a partire dal 2032. Parallelmente, l’aliquota dell’imposta sulla ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 34a dell’EStG scenderà dal 28,25% al 25% a partire dal 2032. Per gli impianti fotovoltaici detenuti a lungo termine, con una durata di oltre 20 anni, si tratta di un’opzione pianificabile e fissata per legge per le strutture che optano per la ritenuta alla fonte.
| Forma giuridica | Vantaggio | Da tenere presente |
|---|---|---|
| Impresa individuale | semplice, franchigia di 24.500 € (imposta sul reddito d'impresa) | progressione completa sugli utili |
| GbR / Società di persone | per diversi investitori | Partecipazione in società, il limite di 100 kWp si applica congiuntamente |
| S.r.l. | Vantaggio da reinvestimento, riduzione dell'imposta sulle società a partire dal 2028 | costi correnti, nessuna franchigia fiscale |
Indicare l'impianto fotovoltaico nella dichiarazione dei redditi
La detrazione per investimenti viene indicata nell’allegato EÜR già nell’anno in cui viene effettuata, ovvero prima ancora che l’impianto sia collegato alla rete. Nell’anno di acquisto seguono l’aggiunta della detrazione per gli investimenti e gli ammortamenti sulla base imponibile ridotta. Poiché piccoli errori relativi alle scadenze e alla base imponibile possono rivelarsi costosi, è opportuno affidare la corretta registrazione a un commercialista; tuttavia, gli investitori dovrebbero comunque conoscerne la logica di base.
Cosa è necessario chiarire con il commercialista prima di effettuare l'investimento
Prima di ogni investimento è opportuno chiarire i seguenti punti:
- Regime fiscale: l'investimento rientra nel § 3 n. 72 dell'EStG (esente da imposta) o è soggetto a tassazione? Da questo dipende l'intera strategia.
- Pianificazione IAB: sfruttare un periodo di preparazione fino a tre anni, garantire la soglia di redditività nell’anno di deduzione, documentare l’intenzione di investimento.
- Data di messa in funzione: gennaio è vantaggioso ai fini dell’ammortamento ordinario; l’ammortamento straordinario non viene comunque ridotto proporzionalmente al periodo.
- Forma giuridica: impresa individuale, GbR o GmbH – ogni forma comporta conseguenze specifiche in materia di imposta sulle attività commerciali e sull'imposta sulle società.
- Imposta sul valore aggiunto: valutare l’aliquota zero o la tassazione ordinaria, nonché il vincolo quinquennale a fronte del rimborso dell’IVA a monte.
Valutare congiuntamente la redditività e le leve fiscali
Logic Energy elabora per ogni potenziale cliente un calcolo di redditività personalizzato sulla base dei costi reali dell’impianto, delle attuali tariffe di remunerazione previste dalla legge EEG e della vostra strategia di commercializzazione. Questi dati costituiscono la base su cui potrete sviluppare, insieme al vostro commercialista, la struttura più adeguata. Il partner contrattuale per gli investimenti diretti nel fotovoltaico è mediplan Helm e.K. (impresa registrata con responsabilità personale del titolare ai sensi degli articoli 1, 17 e 19 del Codice commerciale tedesco, HGB).
Informazioni sugli investimenti nel fotovoltaicoGuida per le imprese industriali
Domande frequenti sull'ammortamento degli impianti fotovoltaici
È possibile risparmiare sulle tasse con un impianto fotovoltaico?
Sì. Gli impianti commerciali con potenza superiore a 30 kWp possono essere dedotti tramite la detrazione sugli investimenti, l’ammortamento straordinario e l’ammortamento decrescente. Nei primi due anni è quindi possibile ridurre l’imponibile fino al 77,5% dell’investimento. L’effetto è un vantaggio in termini di liquidità, non un’esenzione fiscale. L’applicabilità individuale deve essere verificata dal commercialista.
Come si ammortizza un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico viene ammortizzato nell'arco di 20 anni. È possibile ricorrere all'ammortamento lineare al 5% all'anno, in alternativa all'ammortamento decrescente al 15% del valore contabile residuo (in vigore fino alla fine del 2027) e, inoltre, all'ammortamento straordinario del 40% ai sensi dell'articolo 7g, comma 5, dell'EStG.
A quanto ammonta l'ammortamento straordinario per gli impianti fotovoltaici nel 2026?
L'ammortamento straordinario ammonta al 40% del costo di acquisto ed è liberamente ripartibile sui primi cinque anni (art. 7g, comma 5, EStG). Si applica agli acquisti effettuati dopo il 31 dicembre 2023 e non viene ridotto proporzionalmente nel tempo: anche la messa in funzione nel mese di dicembre dà diritto all'aliquota piena.
In cosa consiste l’ammortamento decrescente per gli impianti fotovoltaici nel 2026?
L'ammortamento decrescente consente di ammortizzare il 15% del rispettivo valore contabile residuo anziché il 5% previsto dall'ammortamento lineare (art. 7, comma 2, EStG). Si applica agli acquisti effettuati tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Per gli accumulatori a batteria, l'aliquota arriva fino al 30%. È possibile passare all'ammortamento lineare in qualsiasi momento.
A quanto ammonta la detrazione fiscale sugli investimenti nel settore fotovoltaico?
L'IAB, ai sensi dell'articolo 7g, comma 1, dell'EStG, consente di dedurre il 50% dei costi di acquisto previsti già nell'anno precedente all'investimento, fino a un massimo di 200.000 euro per azienda. I requisiti sono un utile dell'anno precedente inferiore a 200.000 euro, un utilizzo aziendale pari ad almeno il 90% e l'acquisto entro tre anni.
In quale sezione della dichiarazione dei redditi va indicata l'ammortamento dell'impianto fotovoltaico?
Nel calcolo del reddito netto, gli ammortamenti, gli ammortamenti straordinari e l’IAB vengono registrati nell’allegato EÜR. L’utile derivante dalla gestione dell’impianto fotovoltaico viene riportato nell’allegato G. L’IAB viene indicato già nell’anno della sua costituzione, ovvero prima dell’effettivo acquisto.
L'IVA allo 0% continua ad applicarsi agli impianti fotovoltaici?
L'aliquota zero (art. 12, comma 3, della legge tedesca sull'IVA) si applica dal 2023 agli impianti installati su o in prossimità di edifici residenziali, pubblici o di utilità sociale. Il limite di 30 kWp costituisce solo una semplificazione delle procedure di rendicontazione. Gli impianti a uso esclusivamente commerciale installati sui tetti degli stabilimenti industriali sono soggetti a un'aliquota del 19%, ma beneficiano della piena detrazione dell'IVA a monte sull'acquisto.
Gli impianti fotovoltaici devono pagare l'imposta sulle attività produttive?
Gli impianti fotovoltaici a fini commerciali sono soggetti all’imposta sulle attività produttive. Le società di persone beneficiano di una franchigia di 24.500 euro (art. 11 della legge sull’imposta sulle attività produttive, GewStG). In caso di finanziamento esterno, viene aggiunto un quarto degli oneri finanziari superiori a 200.000 euro (art. 8 n. 1a della legge sull'imposta sulle attività produttive). Le società di capitali non beneficiano di alcuna franchigia, ma beneficeranno della riduzione dell'imposta sulle società a partire dal 2028.
È possibile combinare l'IAB e l'ammortamento straordinario?
Sì. L’IAB riduce innanzitutto la base imponibile; l’ammortamento straordinario e quello decrescente vengono poi calcolati sul costo di acquisto ridotto. Secondo il testo dell’articolo 7g, comma 5, dell’EStG, è ammessa anche la combinazione con l’ammortamento decrescente. L’attuazione concreta dovrebbe essere concordata con il commercialista.
Conclusione
L’ammortamento è la leva fiscale più efficace per un investimento nel fotovoltaico, ma solo al di sopra della soglia dei 30 kWp e solo per impianti su tetto o a terra. Chi combina IAB, ammortamento straordinario e ammortamento decrescente, trasferisce fino al 77,5% dell’investimento nei primi due anni sotto forma di riduzione degli utili. La pianificazione prima dell’acquisto è fondamentale: le dimensioni dell’impianto, il tipo di edificio, l’anno di acquisto e la forma giuridica determinano in che misura si possa effettivamente sfruttare questa leva.
Avviso importante: il presente articolo ha esclusivamente scopo informativo generale e non costituisce una consulenza in materia di investimenti, fiscale o legale. Logic Energy non è né un consulente fiscale né un consulente finanziario, né una banca; il partner contrattuale per gli investimenti diretti nel fotovoltaico è mediplan Helm e.K. (impresa registrata con responsabilità personale dei titolari ai sensi degli articoli 1, 17 e 19 del Codice commerciale tedesco, HGB). Tutti gli esempi sono modelli di calcolo semplificati, senza garanzia di completezza o correttezza fiscale nei singoli casi. L'applicabilità individuale deve essere verificata da un commercialista abilitato. Le leggi fiscali e le circolari del Ministero federale delle finanze (BMF) sono soggette a continue modifiche. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. Aggiornato a luglio 2026.
Fonti e basi giuridiche
- § 7g EStG – Detrazioni per investimenti e ammortamenti straordinari – Detrazione per investimenti (IAB) del 50%, limite massimo di 200.000 €, ammortamento straordinario del 40%, soglia di utile di 200.000 €
- § 7 EStG – Ammortamento per usura – ammortamento lineare del 5%, ammortamento decrescente dopo il 30 giugno 2025 e prima del 1° gennaio 2028, con un massimo del 30%
- § 3 n. 72 della Legge sull’imposta sul reddito (EStG) – Esenzione fiscale per gli impianti fotovoltaici e § 52 della Legge sull’imposta sul reddito (EStG) – 30 kWp per unità, 100 kWp in totale, applicazione a partire dal 1° gennaio 2025
- § 12, comma 3, della legge tedesca sull’imposta sul valore aggiunto (UStG) – Aliquota zero – 0% per gli immobili residenziali, pubblici e di utilità pubblica; 30 kWp come ipotesi semplificativa
- § 8 n. 1a della Legge sull'imposta sulle attività produttive (GewStG) e § 11 della stessa legge – Aggiunta degli interessi passivi, franchigia dell'imposta sulle attività produttive pari a 24.500 €
- § 23 della legge sull’imposta sulle società (KStG) e § 34a della legge sull’imposta sul reddito (EStG) – Aliquota dell’imposta sulle società dal 15% al 10% (2028–2032), aliquota di reinvestimento
- Legge relativa a un programma fiscale di investimenti immediati – ammortamento decrescente, imposta sulle società, § 34a EStG (Gazzetta ufficiale federale 2025, promulgata il 18/07/2025)
- Ministero federale delle finanze – Domande frequenti (FAQ) “Misure in materia di IVA volte a promuovere l’espansione degli impianti fotovoltaici”
- Ministero federale delle Finanze – EStH 2025, Allegato 27a (art. 3, n. 72, EStG)
- Fraunhofer ISE – Dati aggiornati sul fotovoltaico in Germania – Fasce di costo dei sistemi
Redazione Logic Energy. Tutte le informazioni sono fornite a titolo puramente indicativo. Aggiornato a luglio 2026. La normativa e le circolari del Ministero federale delle finanze (BMF) sono soggette a modifiche.