Obbligo di installazione dei contatori intelligenti nel 2026: cosa devono sapere ora i gestori di impianti fotovoltaici
L’obbligo dei contatori intelligenti del 2026 rende il sistema di misurazione intelligente una questione economica fondamentale per i gestori di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 7 kW: chi gestisce un nuovo impianto di potenza inferiore a 100 kW senza sistema di misurazione intelligente nell’ambito della tariffa di immissione in rete, potrà immettere in rete al massimo il 60% della propria potenza fino all’installazione; i picchi di produzione superiori a tale limite non potranno essere immessi in rete. Allo stesso tempo, l’obbligo apre la strada all’Energy Sharing a partire da giugno 2026 e alle tariffe dinamiche.
La risposta breve
L’obbligo di installazione dei contatori intelligenti a partire dal 2026 si applica agli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 7 kW, sia di nuova realizzazione che già esistenti (art. 29, comma 1, n. 2 b della MsbG). Novità introdotta dalla legge «Solarspitzengesetz» (in vigore dal 25 febbraio 2025): i nuovi impianti con potenza inferiore a 100 kW che beneficiano della tariffa di immissione in rete possono immettere in rete solo il 60% della loro potenza installata fino all’installazione del sistema di misurazione intelligente e del dispositivo di controllo (§ 9 comma 2 EEG 2023).
L'installazione è gratuita; per gli impianti fino a 100 kW, il gestore del punto di misurazione di riferimento può addebitare annualmente un importo compreso tra 100 e 190 € al massimo (compreso il dispositivo di misurazione). Il sistema di misurazione intelligente facilita inoltre l'accesso all'Energy Sharing a partire dal 1° giugno 2026 e alle tariffe dinamiche.
A partire dal 2026, l’obbligo di installazione di contatori intelligenti per i gestori di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 7 kW diventerà una questione economica concreta. Questo articolo è rivolto ai gestori di impianti fotovoltaici, agli investitori e alle aziende con un proprio impianto e spiega cosa comporti concretamente l’obbligo di installazione dei contatori intelligenti nel 2026: dalle basi giuridiche a tutte le scadenze e i costi, fino ai nuovi modelli di ricavo. Dal 25 febbraio 2025, la legge sui picchi solari ha modificato radicalmente le regole del gioco per i nuovi impianti fotovoltaici: finché non viene installato e testato un sistema di misurazione intelligente con centralina di controllo, i nuovi impianti con potenza inferiore a 100 kW possono immettere in rete solo il 60% della loro potenza nell’ambito della tariffa di immissione in rete.
1. La legge sui picchi solari: base giuridica dell'obbligo di installazione dei contatori intelligenti
La legge porta ufficialmente il titolo di “Legge che modifica la normativa in materia di energia per evitare eccedenze temporanee di produzione”. Il Bundestag l’ha approvata il 31 gennaio 2025, mentre il Bundesrat ha dato il proprio consenso il 14 febbraio 2025. Contesto: alla fine del 2024 in Germania era installata una potenza fotovoltaica di circa 100 GW. Nei pomeriggi soleggiati, gli impianti fotovoltaici producono più energia elettrica di quanta la rete sia in grado di assorbire, con conseguenze sempre più gravi per la stabilità della rete e i costi di remunerazione.
La risposta politica a questa situazione: i produttori decentralizzati devono diventare gestibili. Anziché limitare in modo forfettario gli impianti fotovoltaici, un sistema di misurazione intelligente dotato di un dispositivo di controllo dovrebbe consentire al gestore di rete di ridurre l’immissione in rete in modo mirato e in tempo reale – solo se necessario, solo nella misura necessaria. Ecco cosa prevede concretamente la legge per le famiglie, le aziende e gli investitori:
- Impianti fotovoltaici con potenza superiore a 7 kW: nuove quote di diffusione per l’installazione di sistemi di misurazione intelligenti e centraline di controllo da parte del gestore dei punti di misurazione (art. 45 della legge tedesca sui gestori dei punti di misurazione, MsbG)
- Nuovi impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 100 kW nell’ambito della tariffa di immissione in rete (ad eccezione dei dispositivi solari plug-in): fino all’installazione di un sistema di misurazione intelligente e di un’unità di controllo, la limitazione dell’immissione in rete è pari al 60% della potenza installata
- Nuovi impianti fotovoltaici a partire da 2 kW: nessuna remunerazione ai sensi della legge EEG in caso di prezzo negativo dell’energia elettrica in borsa – per impianti inferiori a 100 kW, solo a partire dall’anno successivo all’installazione dei contatori intelligenti (§ 51 EEG 2023)
- Impianti esistenti prima del 25 febbraio 2025: nessuna soglia del 60%; in caso di prezzi negativi, continua ad applicarsi la normativa vigente (§ 100 EEG 2023); sono comunque interessati dall’introduzione dei contatori intelligenti (§ 45 MsbG)
2. A chi si applica l'obbligo dei contatori intelligenti? Il limite dei 7 kW in dettaglio
Chi gestisce un impianto fotovoltaico che supera tale soglia è soggetto all’obbligo di installazione a carico del gestore del punto di misurazione (art. 29, comma 1, n. 2 b della MsbG); il gestore dell’impianto deve consentire l’installazione (art. 9, comma 1, n. 1 della EEG 2023). L’obbligo di cui all’art. 29 della MsbG riguarda tre gruppi di utenti:
- Famiglie e aziende con un consumo annuo superiore a 6.000 kWh (art. 29, comma 1, n. 1 della MsbG) – ciò corrisponde all’incirca a una casa unifamiliare dotata di pompa di calore
- Gestori di impianti fotovoltaici con una potenza installata superiore a 7 kW (art. 29, comma 1, n. 2 b della legge tedesca sul mercato dell'energia, MsbG)
- Gestori di impianti di consumo regolabili quali pompe di calore, wallbox o sistemi di accumulo domestici con potenza superiore a 4,2 kW, per i quali sussiste un accordo ai sensi del § 14a EnWG (§ 29, comma 1, n. 2 a MsbG)
L'obbligo scatta già se si verifica uno solo di questi criteri. Particolarmente rilevante per le utenze domestiche: chi utilizza una pompa di calore e un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 7 kW è già soggetto all'obbligo solo per la pompa di calore. Il vecchio contatore analogico Ferraris o un semplice contatore elettrico digitale dovrà quindi essere sostituito con un sistema di misurazione intelligente.
| Dimensioni dell'impianto | Obbligo? | Immissione in rete senza iMSys | Costi di esercizio annuali (massimali) |
|---|---|---|---|
| Impianto fotovoltaico con connettore (≤ 2 kW / 800 VA) | No – ad eccezione di | illimitato | – |
| ≤ 7 kWp (ad eccezione degli impianti fotovoltaici plug-in) | Non è obbligatorio, ma c'è una soglia del 60% | max. 60 % | fino a 30 € all'anno (facoltativo) |
| > da 7 a ≤ 15 kWp | Obblighi + Sezione fiscale | max. 60 % | fino a 100 € all'anno |
| > da 15 a ≤ 25 kWp | Obblighi + Sezione fiscale | max. 60 % | fino a 160 € all'anno |
| > da 25 a ≤ 100 kWp | Obblighi + Sezione fiscale | max. 60 % | fino a 190 € all’anno |
| > 100 kWp | Obbligatorio (introduzione a partire dal 2028) | nessuna soglia del 60%, ma controllabile a distanza | Centralina + contatore RLM |
| Importi massimi ai sensi del § 30 della MsbG (compreso lo “Steuerbox”); in caso di installazione su richiesta del cliente, è previsto inoltre un corrispettivo considerato adeguato fino a un massimo una tantum di 100 € e, nei casi di installazione facoltativa, fino a 30 € all’anno (§ 35, comma 1, della MsbG). Il limite del 60% si applica solo agli impianti di nuova realizzazione con potenza inferiore a 100 kW nell’ambito della tariffa di immissione in rete o del supplemento per l’energia elettrica destinata agli inquilini e solo fino all’installazione di iMSys e della centralina di controllo (§ 9 comma 2 EEG 2023). Fonte: MsbG, EEG 2023, aggiornato a settembre 2026. | |||
Importante per locatori e proprietari: chi gestisce un edificio dotato di impianto fotovoltaico con potenza superiore a 7 kW è direttamente interessato. Un eventuale adeguamento del quadro contatori non è di competenza del gestore del punto di misurazione. I responsabili sono l’utente allacciato, solitamente il proprietario dell’immobile (§§ 13, 22 NAV), e il gestore dell’impianto (§ 9 comma 1 EEG); la ripartizione interna dei costi è regolata dal contratto di locazione o di affitto. Quanto prima si verifica l’adeguabilità del quadro contatori, tanto più conveniente sarà.
Installazione volontaria: chi non rientra nella categoria soggetta all’obbligo può comunque far installare uno smart meter. A partire da gennaio 2025, il gestore del punto di misurazione è tenuto, su richiesta, a provvedere all’installazione entro quattro mesi (§ 34, comma 2, MsbG). A tal fine, può richiedere un corrispettivo aggiuntivo, considerato adeguato fino a un massimo una tantum di 100 € e, nei casi di installazione facoltativa, fino a 30 € all’anno (§ 35 comma 1 MsbG); il gestore del punto di misurazione di competenza può sospendere temporaneamente l’incarico, purché ciò non comprometta le sue quote di diffusione (§ 34 comma 2 MsbG). L’incentivo: accesso a tariffe elettriche dinamiche e all’Energy Sharing a partire da giugno 2026.
Ti riguarda? Allora va inserito nella progettazione, non in una fase successiva
Il fatto che iMSys, la centralina di controllo e l’armadio contatori siano stati progettati fin dall’inizio determina se un impianto immette a pieno regime fin dal primo giorno o se rimane al 60% fino al momento dell’installazione. Logic Energy progetta, realizza e gestisce impianti fotovoltaici per aziende e investitori, compreso il sistema di misurazione. Il partner contrattuale per gli investimenti diretti è mediplan Helm e.K., con responsabilità personale dei titolari.
Progettare il proprio impianto fotovoltaicoL'investimento nel fotovoltaico
3. Cosa succede senza contatori intelligenti? Spiegazione della riduzione del 60%
Esempio concreto: un nuovo impianto da 12 kWp, nell’ambito della tariffa di immissione in rete senza gateway, può immettere in rete al massimo 7,2 kW. In una giornata estiva con una produzione di 11 kW, durante il picco di mezzogiorno non è possibile immettere in rete fino a 3,8 kW – ma solo nelle ore in cui la produzione supera i 7,2 kW. Nel corso dell’anno la perdita è quindi nettamente inferiore a quanto lascerebbe supporre la potenza di picco: uno studio dell’HTW di Berlino (2016) ha rilevato, per le famiglie dotate di un sistema fotovoltaico con accumulo (5 kWp, 5 kWh di accumulo, compreso l’autoconsumo), una perdita media dovuta alla limitazione di circa l’8%, anche con un limite più rigoroso del 50%, mentre con una ricarica dell’accumulatore basata sulle previsioni la perdita è di circa il 2%. Maggiore è la potenza fotovoltaica rispetto al consumo, maggiore sarà la perdita.
Il limite si applica anche ai nuovi impianti fotovoltaici fino a 7 kW nell’ambito della tariffa di immissione in rete, per i quali è stata abolita la precedente regola del 70%. Anche in assenza di un obbligo di installazione previsto dalla legge, senza il nuovo sistema di misurazione non è possibile immettere in rete i picchi di produzione superiori al 60% della potenza. La limitazione viene automaticamente revocata non appena lo smart meter è stato installato e il gestore di rete ha completato con esito positivo un test end-to-end della telecontrollabilità.
4. Da quando entrano in vigore le nuove disposizioni? Scadenze e stato di avanzamento dell'introduzione dei contatori intelligenti nel 2026
L’implementazione è in corso, ma resta al di sotto dei requisiti di legge; a partire da marzo 2026, l’Agenzia federale delle reti ha avviato procedimenti di vigilanza nei confronti dei gestori dei punti di misurazione che non adempiono ai propri obblighi di potenziamento. Chi oggi collega alla rete un nuovo impianto con potenza inferiore a 100 kW nell’ambito della tariffa di immissione in rete deve mettere in conto di iniziare inizialmente con il limite del 60% e di passare all’immissione a pieno regime solo dopo l’installazione.
| Data | Cosa vale |
|---|---|
| 25 febbraio 2025 | Entra in vigore la legge sui picchi solari; limite del 60% per i nuovi impianti nella tariffa di immissione in rete senza iMSys, nuove quote di diffusione |
| 31 dicembre 2025 | Quota del 20% per i casi di installazione obbligatoria presso gli utenti finali (da 6.000 a 100.000 kWh, casi di cui all’articolo 14a), esclusi gli impianti fotovoltaici (articolo 45, comma 1, primo periodo, n. 4 a della MsbG) |
| 31 dicembre 2026 | almeno il 90% della potenza messa in servizio per la prima volta dal 25 febbraio 2025 al 30 settembre 2026 (impianti da 7 a 100 kW) deve essere dotata di |
| 31 dicembre 2028 | almeno il 90% della potenza messa in esercizio per la prima volta dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2028 e il 50% della potenza degli impianti esistenti (messi in esercizio dal 1° gennaio 2018 al 25 febbraio 2025) devono essere dotati di tale sistema; nessun obbligo di adeguamento a carico del gestore |
| 31 dicembre 2030 | almeno il 90% della potenza messa in servizio per la prima volta dal 1° ottobre 2028 al 30 settembre 2030 sia dotata di |
| 31 dicembre 2032 | almeno il 90% della potenza totale installata o dei casi di installazione obbligatoria con iMSys; tutti gli altri contatori devono essere dotati almeno di un dispositivo di misurazione moderno (art. 29, comma 3, della legge tedesca sulla misurazione, MsbG) |
| Quote di diffusione ai sensi dell’articolo 45, comma 1, della MsbG – Obblighi del gestore dei punti di misurazione, non del gestore dell’impianto. Stato delle dotazioni: Agenzia federale delle reti, rilevazione al 30 giugno 2026 (aggiornata al 21 settembre 2026), consultata il 24 settembre 2026. | |
Per i gestori di impianti esistenti con potenza superiore a 7 kW: non è necessario intervenire – il gestore del punto di misura si metterà in contatto di propria iniziativa. È tenuto per legge a fornire informazioni al più tardi tre mesi prima dell’installazione prevista (art. 37, comma 2, MsbG). Un altro gestore del punto di misurazione incaricato in sua sostituzione può procedere all’installazione entro quattro mesi dalla notifica della conversione (§ 36 comma 1 MsbG); chi desidera confrontare i fornitori dovrebbe quindi farlo subito dopo l’annuncio.
5. Sistema di misurazione intelligente, gateway per contatori intelligenti e centralina di controllo: di cosa si tratta?
Un sistema di misurazione intelligente è molto più di un semplice contatore elettrico digitale: è l’infrastruttura di comunicazione che collega in tempo reale l’impianto fotovoltaico, il gestore di rete, il venditore diretto e il fornitore. Ecco i tre componenti in dettaglio:
- Dispositivo di misurazione moderno (mME) – il contatore elettrico digitale. Sostituisce il contatore analogico Ferraris, registra l’immissione in rete e il consumo, compresi i tempi di utilizzo; può trasmettere i valori solo se collegato tramite uno smart meter gateway (§ 2 n. 15 MsbG). Chi controlla il proprio consumo con un sistema di misurazione intelligente con intervalli di 15 minuti, individua molto più facilmente gli elettrodomestici che consumano più energia – lavatrice, pompa di calore, wallbox.
- Smart Meter Gateway (SMGW) – l’unità di comunicazione certificata dal BSI. Collega il contatore in modo crittografato tramite tre interfacce: LMN (collegamento al contatore), WAN (comunicazione con il gestore dei punti di misurazione, il gestore di rete e il venditore diretto) e HAN (controllo locale, tariffe dinamiche).
- Centralina di controllo (dispositivo di controllo) – consente al gestore di rete di controllare a distanza l'immissione in rete in tempo reale. È solo grazie alla centralina di controllo che viene sbloccata la piena potenza e viene eliminata la limitazione del 60%.
A partire da 100 kW, l’impianto deve essere dotato di sistemi che consentano al gestore di rete di rilevare l’immissione effettiva in rete e di controllare a distanza la potenza (§ 9, comma 2, EEG); nel caso della commercializzazione diretta, tale obbligo si applica agli impianti di potenza superiore a 25 kW nei confronti del soggetto che si occupa della commercializzazione diretta (§ 10b EEG). In caso di allacciamento a media tensione con una potenza installata superiore a 500 kW o una potenza di immissione in rete superiore a 270 kW, è necessario un certificato dell’impianto; l’impianto deve quindi essere collegato e certificato integralmente secondo la norma VDE-AR-N 4110 (§ 2, commi 2a e 4, NELEV; VDE FNN, nota NELEV/EAAV, 03/2024). Il vantaggio decisivo: i sistemi di misurazione intelligenti costituiscono la base per le tariffe dinamiche e facilitano l’Energy Sharing. Nella commercializzazione diretta, a partire dal 1° gennaio 2028 il controllo remoto dovrà avvenire tramite lo Smart Meter Gateway, non appena sarà installato un sistema di misurazione intelligente (§ 10b comma 2 EEG 2023).
6. Prezzi dell'energia negativi, remunerazioni in calo e l'impatto dei contatori intelligenti
Tariffa di immissione in rete attuale (dal 1° agosto 2026)
A partire dal 1° agosto 2026, le tariffe di incentivazione sono diminuite di circa l’1% a seguito della riduzione semestrale. Per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026, secondo l’Agenzia federale delle reti si applicano le seguenti tariffe di immissione in rete:
- fino a 10 kWp, immissione parziale in rete: 7,70 ct/kWh
- fino a 10 kWp, immissione totale in rete: 12,22 ct/kWh
- 10–40 kWp, immissione parziale in rete: 6,66 ct/kWh
- 40–100 kWp, immissione parziale in rete: 5,44 ct/kWh
Non è ancora chiaro se ci sarà un’ulteriore riduzione: la legge EEG 2023 resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, mentre la normativa successiva è attualmente all’esame del Parlamento. Il calo delle tariffe di remunerazione sta spostando l’attenzione: l’autoconsumo – in particolare per le famiglie dotate di pompa di calore o wallbox con un consumo annuo superiore a 6.000 kWh – sta diventando sempre più interessante rispetto alla semplice immissione in rete. Il nostro articolo sulla remunerazione EEG 2026 e sulla riforma dei CfD analizza cosa ciò significhi a lungo termine.
Prezzi negativi dell'energia elettrica: un fenomeno in crescita nel mercato dell'energia elettrica
- 2023: 301 ore con prezzo dell'energia in borsa negativo
- 2024: 457 ore (+52% rispetto al 2023)
- 2025: 573 ore – nuovo record (+25% rispetto al 2024)
Fonte: Agenzia federale delle reti/SMARD, analisi annuali del mercato dell'energia elettrica 2023 e 2025 (Day-Ahead, su base oraria).
Più impianti fotovoltaici, pompe di calore e sistemi di accumulo sono collegati alla rete, più spesso si verificano picchi solari a mezzogiorno, durante i quali il prezzo scende sotto lo zero. Per i nuovi impianti realizzati a partire dal 25 febbraio 2025, in queste ore vale in linea di principio la regola: nessuna remunerazione ai sensi della legge EEG. A titolo di compensazione, il periodo di remunerazione viene prolungato – ma non in rapporto 1:1: nel caso degli impianti solari, viene conteggiata la metà dei quarti d’ora interessati, convertita in un contingente di quarti d’ora a pieno carico, che viene consumato mensilmente dopo la fine del periodo regolare (§ 51a EEG 2023). Il motivo per cui ciò non rappresenta un problema per gli investitori preparati è spiegato nel nostro articolo sui prezzi negativi dell’energia elettrica e sugli investitori nel fotovoltaico.
Limitazione importante: per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW, la remunerazione in caso di prezzi negativi viene sospesa solo dopo la scadenza dell’anno solare in cui l’impianto viene dotato di un sistema di misurazione intelligente (art. 51, comma 2, n. 1, EEG 2023). Gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW non ricevono alcun pagamento per i periodi con prezzi negativi sin dall’inizio. Chi gestisce un sistema di accumulo di energia elettrica può interrompere l’immissione in rete nelle ore in cui i prezzi sono negativi e procedere invece alla ricarica; per ulteriori informazioni, consultare l’articolo sugli impianti fotovoltaici con accumulo a batteria e co-locazione.
7. Condivisione dell'energia: la misurazione con precisione al quarto d'ora come requisito fondamentale
Un contatore Ferraris non è in grado di fornire questi valori, mentre un contatore digitale senza gateway smart meter non li trasmette. Il gestore può affidare la misurazione e la fatturazione a un fornitore di servizi. Tuttavia, può essere gestore di un impianto di energy sharing solo chi non lo gestisce prevalentemente a fini commerciali (art. 42c, comma 1, n. 5 della legge tedesca sull’energia, EnWG); per gli investitori fotovoltaici commerciali, quindi, questo modello non rappresenta una fonte di reddito. Chi può praticare l’energy sharing e quali sono i vantaggi economici è spiegato nel nostro articolo su come funziona l’energy sharing.
8. Installazione dei contatori intelligenti: costi, fornitori e cosa devono sapere i proprietari
| Prestazioni | Sistema di conteggio (utenti allacciati) | Scatola di derivazione (presa) | Totale annuo |
|---|---|---|---|
| > da 7 a ≤ 15 kW | fino a 50 € | fino a 50 € | fino a 100 € |
| > da 15 a ≤ 25 kW | fino a 110 € | fino a 50 € | fino a 160 € |
| > da 25 a ≤ 100 kW | fino a 140 € | fino a 50 € | fino a 190 € |
| Quote ai sensi dell’art. 30, comma 1, n. 4 b, 3 b e 2 b, nonché del comma 2 della MsbG. I limiti massimi di prezzo previsti dalla legge per ciascun punto di misurazione sono più elevati (130 / 190 / 220 €); di questi, il gestore di rete ne sostiene fino a 80 € per ciascuno; per il dispositivo di misurazione paga inoltre fino a 50 €. In 20 anni (in termini nominali, in base agli importi massimi attuali): da 2.000 a 3.800 €. Fonte: Legge sul funzionamento dei punti di misurazione (MsbG), aggiornata a settembre 2026. | |||
In un arco di 20 anni, questi costi ammontano, in base agli importi massimi attuali, a una cifra compresa tra 2.000 e 3.800 € (in valore nominale) – una voce che si genera comunque con l’installazione obbligatoria e che deve essere inclusa in ogni calcolo di redditività. Non sono soggetti a un limite massimo i costi per l’ammodernamento dell’armadio dei contatori, qualora questo non sia conforme alle norme vigenti: in genere da 500 a 2.000 €, in casi specifici fino a 5.000 €. Di norma, la responsabilità ricade sull’utente dell’allacciamento, solitamente il proprietario dell’immobile (§ 22 NAV); la ripartizione interna dei costi è regolata dal contratto di locazione o di affitto.
Cambio del gestore del punto di misurazione: l’avviso di installazione deve essere inviato al più tardi tre mesi prima dell’installazione (§ 37, comma 2, MsbG). Un altro gestore del punto di misurazione incaricato può provvedere all’installazione entro quattro mesi dalla notifica della conversione (§ 36, comma 1, MsbG). Il costo del «Steuerbox», pari a un massimo di 50 € all’anno, viene addebitato all’utente dell’allacciamento, ovvero, di norma, al proprietario (§ 30 comma 2 MsbG). I locatori con impianti fotovoltaici superiori a 7 kW dovrebbero far verificare per tempo la possibilità di adeguamento del quadro contatori; non possono impedire l’installazione dello smart meter (§ 36 MsbG).
Vantaggio economico ai sensi dell’articolo 14a dell’EnWG: Chi utilizza dispositivi di consumo regolabili, come pompe di calore o wallbox, beneficia di una riduzione dei costi di rete – nella variante forfettaria (Modulo 1), secondo l’Agenzia federale delle reti, compresa tra 110 e 190 € all’anno (dati aggiornati al 2023) a seconda dell’area di rete – a compensazione del fatto che il gestore della rete possa ridurre temporaneamente la potenza di questi dispositivi in caso di sovraccarico della rete. Tale riduzione presuppone la presenza di un dispositivo di consumo regolabile con potenza superiore a 4,2 kW – l’impianto fotovoltaico in sé non rientra in questa categoria – e può compensare in parte o interamente i costi di misurazione.
Progettare in vista dell’installazione degli smart meter – fin dall’inizio
Logic Energy progetta, realizza e gestisce impianti fotovoltaici chiavi in mano, in cui iMSys, la centralina di controllo e l’armadio contatori sono integrati nella progettazione fin dall’inizio – non come retrofit, ma come dotazione standard. Il partner contrattuale per gli investimenti diretti è mediplan Helm e.K., con responsabilità personale dei titolari.
Informazioni sugli investimenti nel fotovoltaicoProgettare un impianto fotovoltaico proprio
9. Cosa comporta concretamente l'obbligo di installazione dei contatori intelligenti per gli investitori nel fotovoltaico
Chi non prevede fin dall'inizio l'adozione di sistemi di misurazione intelligenti rischia, nel caso di impianti con potenza inferiore a 100 kW, una limitazione della tariffa di immissione in rete fino al momento dell'installazione. Tre conseguenze concrete:
- Garantire l’immissione completa in rete sin dall’inizio. Un nuovo impianto con potenza inferiore a 100 kW, nell’ambito della tariffa di immissione in rete, immette in rete solo fino al 60% della propria potenza senza un sistema di misurazione intelligente e un dispositivo di controllo; i picchi di produzione superiori a tale soglia non possono essere immessi in rete fino all’installazione di tali dispositivi. Gli impianti a partire da 100 kW non sono soggetti al limite del 60%, ma devono essere controllabili a distanza sin dall’inizio e consentire la consultazione dei dati effettivi di immissione in rete (§ 9 comma 2 frase 1 n. 1 EEG 2023).
- Pianificare l'infrastruttura fin dall'inizio. Un armadio contatori compatibile deve essere incluso in ogni progettazione; i costi di esercizio, compresi tra 100 e 190 € all'anno, devono essere inseriti in ogni calcolo di redditività. Un progettista serio include di norma nella progettazione il sistema di misurazione, la centralina di controllo e l'armadio contatori.
- La vendita diretta come fonte di reddito aggiuntivo. Per gli impianti di potenza superiore a 25 kW, essa richiede l’adozione di tecnologie di gestione a richiesta e di controllo remoto (art. 10b EEG 2023), che a partire dal 1° gennaio 2028 dovranno funzionare tramite lo Smart Meter Gateway non appena venga installato un sistema di misurazione intelligente; l’Energy Sharing ai sensi dell’art. 42c EnWG non è invece accessibile ai gestori di impianti commerciali.
Prospettive: riforma della legge sulle energie rinnovabili (EEG) del 2027
Il disegno di legge del governo relativo alla legge sulle energie rinnovabili (EEG) 2027, approvato dal Consiglio dei ministri federale il 29 luglio 2026, prevede l’abolizione della tariffa fissa di immissione in rete per i nuovi impianti. Il meccanismo a due livelli (contributo di rifinanziamento, § 21d EEG-E) sarà a carico solo degli impianti a partire da 100 kW; per gli impianti di potenza inferiore, il progetto prevede, tra l’altro, un pagamento transitorio a tempo determinato e una limitazione permanente dell’immissione in rete al 50%. La legge non è ancora entrata in vigore. Chi desidera assicurarsi il collaudato sistema di incentivi per 20 anni ha buoni motivi per valutare la messa in funzione entro il 2026 – per ulteriori informazioni, consultate il nostro articolo sulla tariffa di immissione in rete 2026 e sulla EEG 2027.
Domande frequenti sull'obbligo di installazione dei contatori intelligenti nel 2026
In qualità di gestore di un impianto fotovoltaico, devo provvedere personalmente all'installazione dello smart meter?
No. L’installazione è a carico del gestore del punto di misurazione competente, non del gestore dell’impianto. È lui a mettersi in contatto di propria iniziativa e a comunicare l’installazione con un preavviso di almeno tre mesi (§ 37 comma 2 MsbG). Approfittate di tale comunicazione per confrontare i vari fornitori: un altro gestore del punto di misurazione può occuparsi dell’installazione entro quattro mesi dalla notifica della conversione (§ 36 comma 1 MsbG).
La limitazione del 60% si applica anche al mio impianto esistente?
No. Per gli impianti entrati in funzione prima del 25 febbraio 2025, il limite del 60% non si applica (art. 100 EEG 2023). Il limite di immissione in rete del 60% ai sensi dell’art. 9, comma 2, EEG 2023 si applica solo ai nuovi impianti con una potenza inferiore a 100 kW nell’ambito della tariffa di immissione in rete o del supplemento per l’energia elettrica destinata agli inquilini, fintantoché non sia stato installato e testato un sistema di misurazione intelligente con centralina di controllo. Anche gli impianti esistenti di potenza superiore a 7 kW rientrano nel piano di implementazione; la tempistica per l’installazione di un sistema di misurazione intelligente è stabilita dal gestore del punto di misurazione nell’ambito delle quote previste dall’art. 45 della MsbG – non è previsto un termine specifico per l’adeguamento a carico dei gestori.
Quanto mi costa all'anno un contatore intelligente come gestore di un impianto fotovoltaico?
L'installazione è gratuita; sono previsti solo costi di gestione massimati ai sensi dell’articolo 30 della legge MsbG: massimo 100 € all’anno per potenze comprese tra 7 e 15 kW, massimo 160 € all’anno per potenze comprese tra 15 e 25 kW e massimo 190 € all’anno per potenze comprese tra 25 e 100 kW (in ciascun caso sono inclusi 50 € per il contatore, che vengono addebitati all’utente). Non è soggetta a limite massimo un’eventuale modernizzazione del quadro contatori (in genere da 500 a 2.000 €).
Qual è la differenza tra smart meter, sistema di misurazione intelligente e centralina di controllo?
Il moderno dispositivo di misurazione (mME) è un contatore interamente digitale. In combinazione con un gateway per contatori intelligenti certificato BSI, si ottiene un sistema di misurazione intelligente (iMSys) – comunemente noto come «smart meter». La centralina di controllo è un componente aggiuntivo tramite il quale il gestore di rete controlla a distanza l’immissione in rete; solo con essa viene eliminato il limite del 60%.
Quando è necessario adeguare un impianto esistente con potenza superiore a 7 kW?
Non è previsto un termine specifico per l’adeguamento a carico dei gestori. L’obbligo ricade sul gestore dei punti di misurazione: entro il 31 dicembre 2028 deve dotare di tali dispositivi almeno il 50% della potenza entrata in esercizio dal 1° gennaio 2018 al 25 febbraio 2025 e, entro la fine del 2032, almeno il 90% della potenza totale installata (art. 45, comma 1, frase 1, n. 2, lettere b) e d) della MsbG). I proprietari devono consentire l’installazione (art. 9, comma 1, n. 1, EEG 2023); il gestore del punto di misurazione ne fissa la data e la comunica con un preavviso di almeno tre mesi.
Posso partecipare all'Energy Sharing senza un contatore intelligente?
Di norma no. L’“Energy Sharing” ai sensi dell’articolo 42c dell’EnWG (a partire dal 1° giugno 2026) presuppone che la produzione e il consumo siano registrati con precisione al quarto d’ora: tramite una misurazione della curva di consumo, nella pratica tramite un sistema di misurazione intelligente, oppure tramite una misurazione della potenza con registrazione (articolo 42c, comma 1, nn. 6 e 7 dell’EnWG). Un semplice contatore elettrico digitale senza gateway smart meter non è sufficiente.
L'obbligo di installare contatori intelligenti si applica anche a un impianto da 9 kWp con accumulo completo?
Sì. L'obbligo dipende dalla potenza nominale installata, non dalla quantità di energia immessa in rete. Un impianto da 9 kWp supera la soglia dei 7 kW ed è quindi soggetto all’obbligo di installazione di uno smart meter, indipendentemente dalla presenza di un sistema di accumulo o dalla quantità di energia immessa in rete. L’unico caso in cui non è necessario installare la centralina di controllo è quando si limita l’immissione in rete in modo permanente allo 0% e lo si comunica per iscritto al gestore del punto di misurazione (§ 29 comma 5 MsbG).
Posso far installare volontariamente un contatore intelligente anche se non faccio parte del gruppo soggetto all'obbligo?
Sì. A partire da gennaio 2025, il gestore del punto di misurazione dovrà, in linea di principio, eseguire un’installazione richiesta su base volontaria entro quattro mesi. A tal fine, potrà richiedere un compenso aggiuntivo, considerato adeguato fino a un massimo una tantum di 100 € e, nei casi di installazione facoltativa, fino a 30 € all’anno (art. 35, comma 1, MsbG). Il gestore del punto di misurazione di competenza di base può sospendere temporaneamente l’ordine, purché ciò non comprometta i propri obiettivi di diffusione (§ 34 comma 2 MsbG). Il vantaggio: accesso a tariffe elettriche dinamiche e un percorso semplificato verso l’energy sharing a partire da giugno 2026.
Conclusione
L’obbligo dei contatori intelligenti nel 2026 può sembrare una questione burocratica, ma in realtà è la chiave tecnica per la prossima generazione di rendimenti fotovoltaici. Chi progetta un impianto destinato fin dall’inizio a immettere tutta l’energia in rete e a sfruttare tariffe dinamiche ha bisogno di un sistema di misurazione intelligente non nonostante l’obbligo, ma proprio per le opportunità che esso offre; nella commercializzazione diretta di impianti superiori a 25 kW, a partire dal 2028 lo smart meter gateway diventerà il canale di controllo obbligatorio, non appena sarà installato un sistema di misurazione intelligente. La nostra guida alla remunerazione EEG 2026 e la panoramica sugli investimenti nel fotovoltaico 2026 illustrano come ciò si inserisca nell’attuale quadro normativo in materia di incentivi.
Fonti e basi giuridiche
- Agenzia federale delle reti – Incentivi EEG e tariffe di incentivazione (tariffa di immissione in rete, periodo 01/08/2026–31/12/2026), consultato il 15 settembre 2026
- Legge sulla gestione dei punti di misurazione (MsbG) – §§ 2, 29, 30, 34–37, 45 (definizioni, obbligo di installazione, limiti massimi di prezzo, servizi aggiuntivi, scelta del gestore del punto di misurazione, termine di preavviso, quote di diffusione)
- § 42c EnWG – Condivisione dell’energia elettrica (Energy Sharing)
- § 14a EnWG – Dispositivi di consumo controllabili (riduzione dei costi di rete)
- § 9 EEG 2023 – Requisiti tecnici / Limite di immissione in rete del 60%
- pv magazine Germania – «Pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale la legge sui picchi di produzione solare», 24 febbraio 2025
- Agenzia federale delle reti – Sistemi di misurazione intelligenti: percentuali di diffusione (data di riferimento 30/06/2026, aggiornato il 21/09/2026), consultato il 24 settembre 2026
- HTW Berlin – “Effetti del limite del 50% all’immissione in rete previsto dal programma di incentivazione del KfW per i sistemi fotovoltaici con accumulo”, marzo 2016
- Finanztip – Tariffa di immissione in rete 2026: importo, andamento e riforme previste, aggiornato ad agosto 2026
Redazione Logic Energy. Aggiornato a settembre 2026.