Tariffe EEG 2026: quali tariffe di immissione in rete saranno in vigore da agosto – e cosa cambierà con l'EEG 2027?

Dal 1° agosto 2026, la tariffa EEG 2026 è pari a 7,70 ct/kWh (immissione parziale) e a 12,22 ct/kWh (immissione totale) per gli impianti su tetto fino a 10 kWp – garantita per legge per 20 anni a partire dalla messa in funzione. Contemporaneamente, il 29 luglio 2026 il Consiglio dei ministri federale ha approvato il disegno di legge governativo per la legge sulle energie rinnovabili (EEG) 2027: per i nuovi impianti è prevista l’abolizione della tariffa fissa di immissione in rete.

La risposta breve

A partire dal 1° agosto 2026, per gli impianti su tetto fino a 10 kWp si applicherà una tariffa di immissione in rete di 7,70 ct/kWh (immissione parziale) o 12,22 ct/kWh (immissione totale), garantita per 20 anni. Per gli impianti messi in funzione a partire dal 1° gennaio 2027 non sono ancora state pubblicate le tariffe: la legge EEG 2023 è applicabile fino al 31 dicembre 2026, mentre la normativa successiva è attualmente in fase di discussione in Parlamento.

Chi entrerà in funzione entro il 31 dicembre 2026, rimarrà, secondo il progetto di legge del governo, nel collaudato sistema di incentivazione con premio di mercato unilaterale – senza l’obbligo di rimborso previsto dai contratti di differenza (CfD) bilaterali, che la legge EEG 2027, approvata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2026, prevede per i nuovi impianti incentivati a partire da 100 kW (§ 21d EEG-E).

La tariffa EEG del 2026 costituisce l’ultimo tassello di un sistema di incentivi che subirà cambiamenti radicali nel 2027. La presente guida illustra tutte le attuali tariffe di remunerazione stabilite dall’Agenzia federale delle reti, l’andamento storico della tariffa di immissione in rete dal 2000, la differenza tra immissione totale e parziale, il valore da applicare, nonché le conseguenze della riforma della legge sulle energie rinnovabili (EEG) del 2027 per investitori e imprese.

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1. Che cos’è la remunerazione prevista dalla legge EEG e come funziona?

La tariffa EEG è un pagamento garantito per legge per ogni chilowattora di energia solare immessa in rete – indipendentemente dall’ammontare del prezzo di borsa – per 20 anni a partire dalla messa in funzione. Nei periodi con prezzi negativi, tale tariffa non viene applicata agli impianti di nuova realizzazione ai sensi del § 51 EEG 2023 (cfr. sezione 6). L’importo dipende dalla potenza dell’impianto e dal modello di immissione in rete. La base giuridica è costituita dagli articoli 21 e 48 della legge EEG 2023. La tariffa fissa di immissione in rete è prevista per impianti fino a 100 kWp (art. 21, comma 1, frase 1, n. 1 EEG 2023); fino a 1.000 kWp sussiste il diritto al premio di mercato nella commercializzazione diretta senza gara d’appalto. Requisito fondamentale è la registrazione nel registro dei dati anagrafici di mercato dell’Agenzia federale delle reti.

La legge sulle energie rinnovabili (EEG) è stata approvata nel 2000 come prima legge al mondo nel suo genere. Da allora il principio di base non è cambiato: chi in Germania gestisce un impianto fotovoltaico e immette energia solare nella rete pubblica riceve per ogni chilowattora un importo fisso in centesimi – per 20 anni a partire dalla messa in funzione, prorogabile fino al 31 dicembre del ventesimo anno di pagamento (art. 25, comma 1, EEG 2023).

La tariffa di riacquisto viene fissata una volta sola al momento della realizzazione dell’impianto solare e rimane valida per l’intera durata del contratto. Eventuali successive modifiche legislative, il calo dei prezzi di borsa o cambiamenti di rotta politica non incidono in alcun modo su tale tariffa. In oltre 25 anni di storia della legge EEG, la Germania non ha mai ridotto retroattivamente le tariffe di riacquisto per gli impianti esistenti. Proprio questa tutela degli impianti esistenti diventerà un fattore decisivo nel 2026.

I due modi per ottenere la remunerazione ai sensi della legge sulle energie rinnovabili (EEG)

In pratica esistono due modalità tecnicamente diverse per ottenere gli incentivi previsti dalla legge EEG. La tariffa fissa di immissione in rete (§ 21 EEG): il gestore di rete versa direttamente un importo fisso in centesimi per kWh per l’energia fotovoltaica immessa in rete, senza alcun riferimento al mercato. Questa opzione è disponibile per impianti fino a 100 kWp. Il modello del premio di mercato / la commercializzazione diretta (§ 20 EEG): l’impianto commercializza la propria energia elettrica sul mercato spot tramite un operatore di commercializzazione diretta. Se il valore di mercato annuale dell’energia solare è inferiore al valore di riferimento, il gestore di rete versa la differenza sotto forma di premio di mercato variabile. Per gli impianti con potenza superiore a 100 kWp questa modalità è obbligatoria (§ 21b comma 1 frase 1 in combinato disposto con § 21 comma 1 frase 1 n. 1 EEG 2023).

Il valore da applicare è superiore di 0,4 centesimi per chilowattora rispetto alla tariffa fissa di remunerazione (art. 53, comma 1, EEG 2023). Non si tratta di un ricavo aggiuntivo strutturale: nella commercializzazione diretta, il gestore si fa carico della commissione del commercializzatore diretto, oltre che del rischio che il proprio profilo di produzione risulti inferiore al valore di mercato annuale dell’energia solare. La commercializzazione diretta genera un ricavo aggiuntivo soprattutto nelle fasi di prezzi elevati, quando il valore di mercato è superiore al valore da applicare. Il nostro articolo sulla commercializzazione diretta dell’energia fotovoltaica nel 2026 offre un’analisi dettagliata.

Quali impianti fotovoltaici hanno diritto alla remunerazione prevista dalla legge EEG?

Hanno diritto alla remunerazione, in linea di principio, tutti i gestori di impianti fotovoltaici con potenza fino a 1.000 kWp, a condizione che l’impianto sia situato in Germania, sia registrato nel registro dei dati di base di mercato dell’Agenzia federale delle reti e soddisfi i requisiti tecnici di cui al § 9 della legge sulle energie rinnovabili (EEG). La registrazione è un requisito indispensabile per il diritto alla remunerazione. Per potenze installate superiori a 1.000 kWp si applica l’obbligo di gara.

2. Tariffe di immissione in rete attuali per il 2026: panoramica di tutte le tariffe

Dal 1° agosto 2026, per gli impianti su tetto fino a 10 kWp si applica una tariffa di immissione in rete pari a 7,70 ct/kWh (immissione parziale) e 12,22 ct/kWh (immissione totale). Le tariffe si applicano alle messe in servizio effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026; per il periodo successivo non sono state pubblicate tariffe, poiché la legge EEG 2023 è applicabile solo fino a tale data (fonte: Agenzia federale delle reti, consultato il 24 settembre 2026).

A quanto ammonterà la tariffa di immissione in rete nel 2026 in ct/kWh?

L’Agenzia federale delle reti pubblica semestralmente le tariffe di incentivazione in vigore espresse in ct/kWh. Fa sempre fede la data di messa in funzione, non quella dell’assegnazione dell’appalto o del rilascio del permesso di costruzione. Gli importi specifici per ciascuna classe di potenza sono riportati negli elenchi seguenti e nella tabella riassuntiva. Le tariffe si applicano in proporzione alla potenza installata: un impianto da 30 kWp riceve, per i primi 10 kW, la tariffa prevista fino a 10 kWp e, per i restanti 20 kW, la tariffa prevista fino a 40 kWp.

Impianti sugli edifici (fotovoltaici su tetto e facciata) – Immissione parziale in rete

Nell'immissione parziale – detta anche immissione dell'eccedenza – viene immessa in rete solo l'energia solare che rimane dopo l'autoconsumo. Per la maggior parte degli impianti su tetto con autoconsumo, questa è la scelta più conveniente:

  • Fino a 10 kWp: 7,70 ct/kWh (valore di riferimento: 8,10 ct/kWh)
  • Da 10 a 40 kWp: 6,66 ct/kWh (valore di riferimento: 7,06 ct/kWh)
  • Da 40 a 100 kWp: 5,44 ct/kWh (valore di riferimento: 5,84 ct/kWh)

Impianti degli edifici – Iniezione totale

In caso di immissione totale, l'impianto immette nella rete tutta l'energia elettrica prodotta. La tariffa per chilowattora è più alta e non vi è alcun autoconsumo:

  • Fino a 10 kWp: 12,22 ct/kWh (valore di riferimento: 12,62 ct/kWh)
  • Da 10 a 40 kWp: 10,24 ct/kWh (valore di riferimento: 10,64 ct/kWh)
  • Da 40 a 100 kWp: 10,24 ct/kWh (valore di riferimento: 10,64 ct/kWh)

Supplemento per l'energia elettrica degli inquilini e altri impianti

  • Supplemento per l'energia elettrica degli inquilini fino a 10 kWp: 2,51 ct/kWh
  • Supplemento per l'energia elettrica degli inquilini da 10 a 40 kWp: 2,33 ct/kWh
  • Supplemento per l'energia elettrica degli inquilini da 40 a 1.000 kWp: 1,57 ct/kWh
  • Altri impianti fotovoltaici, tra cui quelli a terra fino a 100 kWp (art. 48, comma 1, EEG): 6,19 ct/kWh (valore di riferimento: 6,59 ct/kWh)
Tariffe di immissione in rete 2026 a partire da agosto – Panoramica (aggiornata a settembre 2026)
Classe di potenzaAlimentazione parzialeImmissione totaleValore da applicare (parziale)
fino a 10 kWp7,70 ct/kWh12,22 ct/kWh8,10 ct/kWh
10–40 kWp6,66 ct/kWh10,24 ct/kWh7,06 ct/kWh
40–100 kWp5,44 ct/kWh10,24 ct/kWh5,84 ct/kWh
Altro/Superficie libera fino a 100 kWp6,19 ct/kWh6,19 ct/kWh6,59 ct/kWh
Elettricità per inquilini fino a 10 kWp+2,51 ct/kWh di supplemento––
Energia per gli inquilini 10–40 kWp+2,33 ct/kWh di supplemento––
Energia per inquilini 40–1.000 kWpSupplemento di +1,57 ct/kWh––
Valido per la messa in servizio dal 01/08/2026 al 31/12/2026. Il supplemento di +1,5 ct/kWh (Pacchetto solare I) per gli impianti a partire da 40 kW non è incluso: secondo l’Agenzia federale delle reti, l’autorizzazione ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato non è stata ancora concessa (aggiornato al 24/09/2026). Le tariffe si applicano in proporzione alla quota di potenza. Fonte: Agenzia federale delle reti, consultato il 24 settembre 2026.

Cosa significano queste frasi per il vostro progetto?

La tabella riporta la tariffa prevista dalla legge. L’importo effettivo che riceverete dipende dalle dimensioni dell’impianto, dall’ubicazione e dal modello di immissione in rete. Calcoliamo il vostro progetto sulla base dei vostri dati, non di valori forfettari – gratuitamente e senza impegno.

La consulenza iniziale viene fornita da un consulente finanziario indipendente della nostra rete di collaboratori, non da Logic Energy stessa.

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Digressione: le nuove tariffe a partire da agosto 2026

A partire da febbraio 2024, gli incentivi previsti dalla legge EEG diminuiscono ogni sei mesi di circa l’1% (art. 49 EEG 2023). L’ultima riduzione è entrata in vigore il 1° agosto 2026. Non è ancora chiaro se ne seguirà un’altra: l’EEG 2023 è in vigore fino al 31 dicembre 2026, mentre la normativa successiva è attualmente in fase di discussione in Parlamento. L’andamento della tariffa per gli impianti fino a 10 kWp (immissione parziale e totale) e per la fascia di potenza compresa tra 10 e 40 kWp (immissione parziale):

Riduzione graduale della tariffa di immissione in rete 2025–2026 (fino a 10 kWp: immissione parziale e totale; 10–40 kWp: immissione parziale)
Periodo≤ 10 kWp, immissione parziale in rete10–40 kWp, immissione parziale in rete≤ 10 kWp, immissione totale in rete
febbraio–luglio 20257,94 ct/kWh6,88 ct/kWh12,60 ct/kWh
Agosto 2025–Gennaio 20267,86 ct/kWh6,80 ct/kWh12,47 ct/kWh
febbraio–luglio 20267,78 ct/kWh6,73 ct/kWh12,34 ct/kWh
ago–dic 2026 (attuale)7,70 ct/kWh6,66 ct/kWh12,22 ct/kWh
Riduzione: circa l’1% ogni sei mesi (art. 49 EEG 2023). I valori relativi ad agosto 2026 sono le tariffe ufficiali pubblicate dall’Agenzia federale delle reti. Non è prevista un’ulteriore riduzione: la legge EEG 2023 è in vigore fino al 31 dicembre 2026. Fonte: Agenzia federale delle reti, archivio delle tariffe di remunerazione, consultato il 24 settembre 2026.

Obbligo di gara d’appalto per impianti superiori a 1.000 kWp – Valori massimi per il 2026

Per gli impianti su tetto continua ad applicarsi il limite di gara di 1.000 kWp: la riduzione a 750 kW prevista dal “Pacchetto solare I” non è applicabile in assenza dell’autorizzazione ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato (§ 101, comma 1, frase 2, EEG 2023). Anche per gli impianti a terra il limite è fissato a 1 MWp; gli impianti che superano tale soglia sono soggetti a gara. L’energia elettrica non sarà più remunerata a tariffa fissa, ma commercializzata tramite aste. Per il 2026 si applicano i seguenti valori di riferimento:

  • Impianti a terra (Segmento 1), valore massimo per ciascuna data di offerta: 5,79 ct/kWh (1° marzo 2026) e 5,90 ct/kWh (1° luglio 2026) (art. 37b, comma 1, EEG). L’ultimo ciclo pubblicato (data di offerta 1° luglio 2026, pubblicato il 18 agosto 2026) ha registrato un prezzo medio ponderato per quantità di 4,79 ct/kWh (intervallo 4,38–4,97 ct/kWh) con 261 aggiudicazioni per un totale di 2.134.657 kW ed è stato nettamente sovrascritto, con un tasso di copertura del 148,51%. A titolo di confronto: nella sessione di offerta del 1° marzo 2026, il prezzo medio di aggiudicazione era pari a 4,94 ct/kWh. La prossima sessione di offerta è prevista per il 1° dicembre 2026.
  • Impianti su tetto superiori a 1 MWp (segmento 2), valore massimo nel 2026: 10,00 ct/kWh (2025: 10,40 ct/kWh).

3. Tabella delle tariffe di immissione in rete: l'andamento dal 2000 al 2026

Da 50,62 ct/kWh nel 2000, passando per il picco di 57,40 ct/kWh (2004), fino agli attuali 7,70 ct/kWh: la tariffa di immissione in rete per il fotovoltaico è diminuita di oltre l’86% dal 2004. Questo calo riflette la parallela riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici: il meccanismo di riduzione graduale è stato concepito in modo tale che il mercato cresca non appena gli impianti solari diventano più convenienti.

La legge sulle energie rinnovabili e la sua logica di riduzione graduale

La legge sulle energie rinnovabili non è stata concepita come un programma di incentivazione statico, bensì come un meccanismo autoregolante: più impianti venivano installati e più i costi di produzione diminuivano, più rapidamente avrebbe dovuto diminuire la tariffa di riacquisto. La legge mirava a rendere il fotovoltaico progressivamente competitivo, senza gravare in modo permanente sul bilancio dello Stato.

Andamento della tariffa di immissione in rete 2000–2026 (impianto su tetto fino a 10 kWp, tariffa fissa)
AnnoTariffa (ct/kWh)Versione EEG / Evento
200050,62Entra in vigore la legge EEG – aliquota unica per tutti gli impianti solari
200457,40EEG 2004 – massimo storico, il mercato è in forte espansione
200846,75Dal 2005 è in vigore una riduzione del 5%
Luglio 201034,05Modifica alla legge sul fotovoltaico – Riduzione d’emergenza di circa il −13% a causa di un’espansione record
Aprile 201219,50Tagli drastici – riduzione progressiva mensile + taglio una tantum
Agosto 201412,75EEG 2014 – Obbligo di commercializzazione diretta per i grandi impianti fotovoltaici
201712,30EEG 2017 – Sistema di gare d'appalto per impianti fotovoltaici superiori a 750 kWp
20209,87Riduzione accelerata a causa dell'elevato aumento della capacità installata
Luglio 20226,24Minimo storico della tariffa di immissione in rete
Agosto 20228,20 (T) / 13,00 (V)EEG 2023 – primo aumento delle tariffe, introduzione del regime di immissione totale
Febbraio 20248,11 (T) / 12,87 (V)Inizia la riduzione semestrale dell'1%
Febbraio 20257,94 (T) / 12,60 (V)Entra in vigore la legge sui picchi di energia solare
Febbraio 20267,78 (T) / 12,34 (V)L'ultimo semestre prima della riduzione di agosto
Agosto 20267,70 (T) / 12,22 (V)Attualmente in vigore – ultimo anno completo prima della riforma del sistema EEG del 2027
Riferimento: impianti su tetto fino a 10 kWp, tariffa fissa. (T) = immissione parziale, (V) = immissione totale. Fonti: Archivio BNetzA, BSW Solarwirtschaft, Clearingstelle EEG|KWKG, SFV.

L'andamento storico evidenzia la tendenza principale: le tariffe di riacquisto e i costi di investimento per gli impianti fotovoltaici sono diminuiti parallelamente. Chi investirà nel 2026 potrà beneficiare di costi di impianto contenuti, con il sostegno garantito dalla legge EEG per 20 anni, prima che l'attuale sistema di incentivi venga modificato nel 2027.

4. Immissione totale vs. immissione parziale: quando conviene l'una e quando l'altra?

Con un prezzo di acquisto dell’energia elettrica pari a 35 centesimi per kWh (ipotesi dell’esempio di calcolo riportato di seguito), l’energia solare autoconsumata vale circa tre volte di più rispetto alla migliore tariffa di immissione in rete a pieno regime (12,22 ct/kWh). L’immissione in rete a pieno regime è quindi conveniente solo in caso di autoconsumo molto basso, inferiore al 15-20% circa – come nel caso dei magazzini. Il fattore determinante è il proprio prezzo di acquisto dell’energia: se il prezzo di acquisto è più basso, il vantaggio dell’immissione parziale in rete risulta minore.

Da agosto 2022 i gestori di impianti su tetto possono scegliere tra i due modelli. Chi immette tutta l’energia in rete riceve di norma tariffe di remunerazione più elevate: nel 2026 saranno pari a 12,22 ct/kWh rispetto ai 7,70 ct/kWh previsti per gli impianti fino a 10 kWp. La decisione dovrebbe essere presa prima della costruzione. È possibile cambiare modello ogni anno (comunicazione entro il 30 novembre per l’anno successivo), ma la tariffa di remunerazione rimane fissata alla data di messa in funzione.

Esempio di calcolo: impianto sul tetto da 10 kWp, autoconsumo del 30%

Ipotesi: impianto da 10 kWp, 9.500 kWh/anno, autoconsumo del 30% (2.850 kWh), prezzo di acquisto dell'energia elettrica pari a 35 centesimi per kWh.

Alimentazione parziale:

  • Consumo proprio: 2.850 kWh × 35 ct = 997,50 € di risparmio sull’acquisto di energia elettrica
  • Immissione in rete: 6.650 kWh × 7,70 ct = 512,05 € di compenso
  • Totale: 1.509,55 € all'anno

Immissione totale:

  • Immissione in rete: 9.500 kWh × 12,22 ct = 1.160,90 € di compenso
  • L'energia elettrica deve essere prelevata interamente dalla rete
  • Totale: 1.160,90 € all’anno

Vantaggio dell'immissione parziale in rete: circa 349 € in più all'anno. Questo esempio di calcolo ha scopo illustrativo e si basa su ipotesi esemplificative; i risultati effettivi dipendono dall'ubicazione, dalle dimensioni dell'impianto, dal profilo di consumo e dal gestore di rete. Non costituisce una consulenza in materia di impianti, fiscale o legale.

Quando è opportuno ricorrere all'immissione totale

  • Edifici con un consumo energetico molto basso o nullo (magazzini, fienili, immobili sfitti)
  • Come secondo impianto separato, affiancato a un impianto di autoconsumo esistente (ai sensi del § 48, comma 2a, frase 2 della EEG 2023, il gestore può far considerare come due impianti distinti due impianti solari che entrano in funzione nell’arco di meno di dodici mesi civili consecutivi, a condizione che ciascuno sia fatturato tramite un proprio dispositivo di misurazione e che, prima della messa in funzione del secondo impianto, il gestore comunichi al gestore di rete per quale dei due intende utilizzare il supplemento per l’immissione totale in rete)
  • Con una quota di autoconsumo inferiore al 15-20 per cento circa

Per le aziende con un elevato fabbisogno di energia elettrica, l’ottimizzazione dell’autoconsumo rappresenta il principale fattore di rendimento, ben prima della tariffa di immissione in rete. L’energia elettrica autoprodotta costa nettamente meno rispetto al prezzo dell’energia della rete. Il nostro articolo sul rendimento degli impianti solari nel 2026 illustra quali rendimenti possa realisticamente ottenere un impianto commerciale. La nostra guida “Fotovoltaico per l’industria” offre una panoramica per le aziende.

5. Valore da attribuire, premio di mercato e vendita diretta

Il valore da applicare è il prezzo di riferimento EEG, sulla base del quale vengono calcolati la tariffa fissa di immissione in rete (meno 0,4 ct/kWh) e il premio di mercato variabile. In caso di commercializzazione diretta, per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 2023 il gestore di rete versa la differenza tra il valore di riferimento e il valore di mercato annuale dell’energia solare; se il valore di mercato è superiore, il gestore trattiene il ricavo aggiuntivo. Per gli impianti con potenza superiore a 100 kWp la commercializzazione diretta è obbligatoria.

Come funziona il premio di mercato mobile

Per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, la formula è la seguente: premio di mercato = valore di riferimento − valore di mercato annuale del solare (impianto 1, n. 2 e 4 della EEG 2023). Il conteggio avviene annualmente con effetto retroattivo; nel corso dell’anno il gestore di rete versa degli acconti. Il valore di mercato mensile come parametro di riferimento è disponibile solo per gli impianti entrati in esercizio o aggiudicati prima del 2023. Il valore di mercato annuale dell’energia solare è il prezzo medio del mercato spot dell’energia solare, ponderato in base al profilo di produzione, relativo a un anno solare, pubblicato dai quattro gestori di rete di trasmissione sul sito netztransparenz.de. I valori mensili oscillano notevolmente: il valore di mercato annuale del solare del 2025 si è attestato in media a 4,508 ct/kWh, con singoli mesi che variavano da ben oltre 10 ct/kWh in inverno a meno di 2 ct/kWh nei mesi primaverili particolarmente soleggiati.

Se il valore di mercato annuale è inferiore al valore di riferimento, il gestore della rete versa la differenza sotto forma di premio di mercato. Se è superiore, il premio di mercato scende a zero, ma il gestore trattiene tutti i ricavi. L’attuale sistema di incentivazione della EEG è quindi asimmetrico: garantisce un minimo, ma non pone un limite massimo al profitto. È proprio questa asimmetria che, secondo la bozza della EEG 2027, verrà eliminata per i nuovi impianti sovvenzionati a partire da 100 kW (contributo di rifinanziamento, § 21d EEG-E).

Obbligo di vendita diretta: chi è tenuto a farlo, chi può farlo?

  • Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 100 kWp: obbligo di commercializzazione diretta (art. 21b, comma 1, primo periodo, in combinato disposto con l’art. 21, comma 1, primo periodo, n. 1, della legge EEG 2023)
  • Impianti fino a 100 kWp: libera scelta tra tariffa fissa di immissione in rete e commercializzazione diretta volontaria
  • A partire dal “Pacchetto solare I”: gli impianti con potenza inferiore a 25 kWp non necessitano più della possibilità di controllo remoto per la commercializzazione diretta
  • È possibile passare da un modello all’altro ogni mese, previa prenotazione

La riduzione dell’obbligo di commercializzazione diretta a 25 kWp, inizialmente discussa, non è stata finora recepita nella normativa vigente: il limite di 100 kWp rimane in vigore. Secondo il progetto di legge EEG 2027, la commercializzazione diretta dovrebbe diventare in linea di principio obbligatoria per i nuovi impianti, mentre per gli impianti di piccole dimensioni è prevista una regolamentazione graduale con un pagamento transitorio a tempo determinato. Gli impianti esistenti rimangono in linea di principio soggetti alla EEG nella versione del 31 dicembre 2026 (§ 100 comma 1 EEG-E). La composizione dei ricavi derivanti dalla commercializzazione diretta è illustrata nel nostro articolo sulla commercializzazione diretta dell’energia fotovoltaica nel 2026.

6. Legge sui picchi solari: remunerazione pari a zero in caso di prezzi dell'energia elettrica negativi

Dal 25 febbraio 2025, i nuovi impianti solari a partire da 2 kWp non riceveranno più la remunerazione prevista dalla legge EEG in caso di prezzi di mercato negativi a partire dal primo quarto d’ora negativo; gli impianti inferiori a 100 kWp saranno soggetti a tale disposizione solo a partire dall’anno successivo all’installazione di un sistema di misurazione intelligente (§ 51, comma 2, EEG 2023). Nel 2025 ciò ha riguardato 573 ore. L’art. 51a EEG compensa parzialmente le perdite dopo 20 anni (fattore 0,5). Gli impianti esistenti messi in funzione prima del 25/02/2025 rimangono protetti.

La legge sui picchi solari (BGBl. 2025 I n. 51) ha sostituito il precedente sistema di “buffer orario”. In concreto, prima del 25 febbraio 2025 la remunerazione veniva sospesa solo dopo 3 ore consecutive di prezzo negativo, esclusivamente per gli impianti a partire da 400 kW. A partire dal 25 febbraio 2025, la remunerazione EEG per i nuovi impianti a partire da 2 kWp scende a zero già dal primo quarto d’ora con prezzo negativo. Per gli impianti compresi tra 2 e 100 kWp, la norma si applica solo dopo la fine dell’anno civile in cui è stato installato un sistema di misurazione intelligente (§ 51 comma 2 EEG 2023). In assenza di un sistema di misurazione intelligente e di un sistema di controllo, per tali impianti si applica un limite di immissione in rete pari al 60% della potenza installata (§ 9 comma 2 EEG 2023). Gli impianti esistenti prima del 25 febbraio 2025 continuano a essere soggetti alle norme meno restrittive (§ 100 comma 46 EEG).

573 ore di prezzi negativi nel 2025 – e la tendenza per il 2026

L'andamento delle ore con prezzi day-ahead negativi mostra una tendenza al rialzo a lungo termine, che tuttavia nel 2026 non proseguirà in modo lineare:

  • 2022: 69 ore
  • 2023: 301 ore
  • 2024: 457 ore
  • 2025: 573 ore (record, circa il 6,5% del totale delle ore annuali)
  • Primo semestre 2026: circa 291 ore (analisi di naturstrom AG sulla base dei dati SMARD, risoluzione oraria) – la frequenza delle ore negative è diminuita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la profondità dei prezzi è aumentata (il 1° maggio 2026 circa −499 €/MWh nel mercato day-ahead; non si tratta di un minimo storico, poiché il 2 luglio 2023 il prezzo era pari a −500 €/MWh)

Per gli investitori, il rischio di prezzi negativi rimane un fattore da prendere sul serio – è possibile affrontarlo attivamente tramite sistemi di accumulo a batteria e una gestione intelligente della ricarica: l’accumulo previene le perdite di remunerazione e genera ricavi aggiuntivi grazie all’arbitraggio. Il nostro articolo dedicato alla legge sui picchi solari e al § 51a EEG spiega in dettaglio come funzionano questi provvedimenti per gli investitori nel settore fotovoltaico.

7. EEG 2027 e obbligo di CfD: cosa cambierà dopo la finestra di investimento

Il 29 luglio 2026 il Consiglio dei ministri federale ha approvato il disegno di legge del governo relativo alla legge sulle energie rinnovabili (EEG) 2027 e al pacchetto sulle reti. Il punto centrale è il passaggio ai contratti differenziali bilaterali (CfD) e l’abolizione della tariffa fissa di immissione in rete per i nuovi impianti: il regolamento UE 2024/1747, che prevede l’obbligo dei CfD a partire dal 17 luglio 2027, sarà attuato. La legge non è ancora in vigore. Il disegno di legge del Governo è stato presentato al Bundestag come documento 21/7867 del 7 settembre 2026, mentre il pacchetto sull’allacciamento alla rete è stato presentato come documento 21/7866; entrambi sono stati trasmessi al Bundesrat il 14 agosto 2026 con la qualifica di «particolarmente urgente» (documenti 470/26 e 471/26). Il Bundesrat ha espresso il proprio parere in prima lettura il 25 settembre 2026. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2027.

Nell’attuale modello di premio di mercato, lo Stato interviene a sostegno se il prezzo di mercato è inferiore al valore di riferimento; se il prezzo aumenta, l’operatore ne trae vantaggio illimitato. Questa asimmetria cessa con i CfD: se il prezzo di mercato è inferiore al valore di riferimento (strike price), l’operatore riceve, come in precedenza, la differenza. Se è superiore, l’operatore restituisce la differenza (recupero degli utili eccessivi). Il rischio è ripartito tra lo Stato e l’operatore. Il regolamento UE 2024/1747 prescrive questa forma di sostegno diretto ai prezzi per i nuovi impianti, tra cui quelli eolici e solari; gli Stati membri possono escludere da tale regime gli impianti di piccole dimensioni (art. 19d, commi 1, 4 e 6, del regolamento (UE) 2019/943, nella versione modificata dal regolamento (UE) 2024/1747). Il fatto che la biomassa sia esclusa dal prelievo è una decisione contenuta nel progetto di legge tedesco (§ 21d, comma 2, EEG-E), non una disposizione del regolamento.

I punti chiave per i nuovi impianti fotovoltaici (delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2026)

In base al progetto di legge approvato – che potrà ancora subire modifiche nel corso dell'iter parlamentare – sono previste le seguenti misure:

  • Abolizione della tariffa fissa di immissione in rete per i nuovi impianti; in sostituzione, per i nuovi impianti di piccole dimensioni, un pagamento transitorio per un massimo di 36 mesi pari al valore di riferimento al netto di 1 ct/kWh (art. 53, comma 1, EEG-E), limitato agli impianti con potenza inferiore a 50 kW messi in esercizio nel 2027, inferiore a 25 kW nel 2028 e inferiore a 7 kW nel periodo 2029-2030
  • La vendita diretta è, in linea di principio, obbligatoria per tutti i nuovi impianti; per gli impianti di piccole dimensioni, tale obbligo è graduale grazie al pagamento transitorio a tempo determinato
  • Contratti bilaterali di differenziale con prelievo sugli utili eccedenti (contributo di rifinanziamento) per i nuovi impianti sovvenzionati a partire da 100 kW (art. 21d, comma 1, EEG-E)
  • Limitazione permanente della potenza di immissione consentita al 50% per gli impianti su tetto (segmento 2) con potenza inferiore a 100 kW (art. 9, comma 2b, EEG-E); sono esclusi i dispositivi solari collegabili alla presa di corrente
  • Non disciplinato nella bozza di legge EEG, ma nel pacchetto sulle connessioni alla rete approvato parallelamente (BT-Drs. 21/7866): una riserva temporanea di ridispacciamento nelle aree di rete con capacità limitata, con una riduzione della potenza in parte non indennizzata
  • La rinuncia agli incentivi è possibile solo una volta e in via definitiva, al più tardi entro la fine del decimo anno solare successivo alla messa in funzione (art. 21e EEG-E); successivamente è possibile, ad esempio, garantire la copertura tramite PPA, ma non è possibile tornare a beneficiare degli incentivi

C'è urgenza, poiché l'autorizzazione in materia di aiuti di Stato relativa all'attuale EEG scade il 31 dicembre 2026 (Commissione europea, SA.102084). La bozza è politicamente controversa e non è ancora definitiva nei dettagli. Nel nostro articolo sull’obbligo CfD 2027 per gli investitori nel fotovoltaico analizziamo cosa comporti concretamente tale obbligo per la pianificazione degli investimenti.

Cosa significa questo per gli impianti esistenti

Aspecti cruciali per gli investitori: il cambiamento del sistema riguarda i nuovi impianti. Secondo il progetto di legge del governo, gli impianti entrati in funzione entro il 31 dicembre 2026 manterranno il premio di mercato unilaterale previsto dall’EEG 2023 per l’intero periodo di 20 anni, senza obbligo di rimborso; la legge non è ancora stata approvata. Se in futuro il prelievo sugli utili eccedenti possa estendersi anche agli impianti esistenti non è stato chiarito in modo definitivo nel procedimento in corso; allo stato attuale, rimane determinante la collaudata tutela degli impianti esistenti. Verifichiamo lo stato della normativa prima di ogni decisione di investimento.

8. La finestra normativa per gli investimenti 2026

Gli impianti fotovoltaici messi in funzione entro il 31 dicembre 2026 beneficeranno di 20 anni di incentivi EEG secondo le normative vigenti – senza i tagli previsti dall’EEG 2027 e, per gli impianti a partire da 100 kW, senza il contributo di rifinanziamento previsto (prelievo CfD). La combinazione tra incentivi garantiti e bassi costi di sistema rende il 2026 un momento strategicamente favorevole per l’ingresso nel mercato.

Fattore 1 – 20 anni di incentivi EEG con tutela dei diritti acquisiti

Chi entra in esercizio entro il 31 dicembre 2026 potrà beneficiare del sistema di remunerazione previsto dall’EEG 2023 – secondo il progetto di legge del governo per 20 anni; la legge non è ancora stata approvata. Ciò significa: nessuna abolizione della tariffa fissa di immissione in rete per il proprio impianto e piena partecipazione alle fasi di prezzi elevati; per gli impianti a partire da 100 kW viene inoltre meno il contributo di rifinanziamento previsto nella bozza (prelievo CfD, § 21d EEG-E). L’energia elettrica immessa in rete a prezzi elevati sul mercato di scambio genera ricavi aggiuntivi che non devono essere restituiti.

Fattore 2 – Costi di investimento contenuti

I costi di sistema per il fotovoltaico sono contenuti. Come riferimento si utilizzano le fasce indicate nello studio sui costi di produzione dell'energia elettrica del Fraunhofer ISE (luglio 2024, che rimane l'edizione più recente): grandi impianti su tetto superiori a 30 kWp (commerciale/industriale) circa 900–1.600 €/kWp, impianti a terra superiori a 1 MWp circa 700–900 €/kWp. I prezzi dei moduli avevano registrato un temporaneo aumento all’inizio del 2026; tale aumento si è arrestato a partire da luglio 2026 e la disponibilità è migliorata.

Fattore 3 – Maggiore rischio di mercato per i nuovi impianti a partire dal 2027

La tariffa zero in caso di prezzi negativi a partire dal primo quarto d’ora è in vigore già dal 25 febbraio 2025 (art. 51 EEG 2023) e si applica anche agli impianti entrati in funzione nel 2026, nonché a quelli di potenza inferiore a 100 kWp a partire dall’anno successivo all’installazione di un sistema di misurazione intelligente (art. 51, comma 2, EEG 2023). Secondo la bozza della EEG 2027, per i nuovi impianti si aggiungono: l’abolizione della tariffa fissa di immissione in rete, la commercializzazione diretta obbligatoria in linea di principio e, per gli impianti sovvenzionati a partire da 100 kW, un contributo di rifinanziamento secondo il modello dei contratti differenziali bilaterali. Un investitore con un nuovo impianto a partire dal 2027 si assume quindi un rischio di mercato e di ricavi maggiore rispetto a un investitore con messa in funzione nel 2026.

Per le aziende: l'autoconsumo batte l'immissione in rete

Le aziende che intendono realizzare un impianto fotovoltaico per la propria attività dovrebbero tenere presente quanto segue: la tariffa di immissione in rete è secondaria per gli impianti destinati all’autoconsumo; ciò che conta è il valore dell’energia autoprodotta, ovvero il risparmio sul prezzo dell’energia acquistata dalla rete per la vostra azienda. Finché tale risparmio è nettamente superiore alla tariffa di immissione in rete, l’autoconsumo rimane lo strumento più efficace. Maggiori informazioni sono disponibili sulla nostra pagina «Impianto fotovoltaico proprio per la vostra azienda». Un'analisi completa del modello di investimento – con aspettative di rendimento, vantaggi fiscali e confronto con altre classi di investimento – è disponibile alla voce «Investimento nel fotovoltaico 2026».

Sfruttare il 2026: assicurarsi 20 anni di incentivi ai sensi della legge EEG 2023

Il periodo di ammissibilità agli incentivi EEG garantiti per 20 anni ai sensi della legge EEG 2023 scade il 31 dicembre 2026; per gli impianti a partire da 100 kW, tale periodo coincide con quello in cui non è previsto il contributo di rifinanziamento. Logic Energy progetta e realizza impianti fotovoltaici chiavi in mano, con finanziamento garantito prima dell’inizio dei lavori, un proprio team di gestione operativa e una partecipazione agli utili a lungo termine. Il partner contrattuale per gli investimenti diretti è mediplan Helm e.K., con responsabilità personale dei titolari.

Ecco come funziona il modello per gli investitoriL'investimento nel fotovoltaico

Avviso importante: il presente articolo ha esclusivamente scopo informativo generale e non costituisce una consulenza in materia di investimenti, fiscale o legale. I dati relativi ai rendimenti si basano su valori storici del gruppo Helm e non costituiscono una garanzia di risultati futuri. Le tariffe di remunerazione, la normativa vigente e i risultati delle gare d’appalto sono aggiornati al 24 settembre 2026 e possono subire variazioni; la legge EEG 2027 è attualmente in fase di iter legislativo. Tutte le indicazioni legislative sono fornite senza garanzia. Per la vostra situazione specifica, rivolgetevi a un consulente abilitato. La situazione giuridica illustrata riflette lo stato alla data indicata. Laddove si faccia riferimento a bozze di legge, queste non costituiscono diritto vigente; sono possibili modifiche nel corso dell’iter legislativo. Logic Energy non è di per sé un consulente finanziario o fiscale. Su richiesta, vi mettiamo in contatto con consulenti finanziari indipendenti della nostra rete di collaborazione; questi consulenti effettuano la consulenza iniziale, affinché la valutazione sia adeguata alla vostra situazione e non alla nostra offerta. Aggiornato al 24 settembre 2026.

9. Domande frequenti sulla tariffa EEG per il 2026

A quanto ammonta attualmente la tariffa EEG per il 2026?

Dal 1° agosto 2026, gli impianti su tetto fino a 10 kWp ricevono 7,70 ct/kWh in caso di immissione parziale e 12,22 ct/kWh in caso di immissione totale. Per la quota di potenza compresa tra 10 e 40 kWp si applicano rispettivamente 6,66 e 10,24 ct/kWh, mentre per la quota compresa tra 40 e 100 kWp si applicano rispettivamente 5,44 e 10,24 ct/kWh. Le tariffe si applicano agli impianti messi in funzione entro il 31 dicembre 2026 (fonte: Agenzia federale delle reti, consultato il 24 settembre 2026).

Qual è la differenza tra valore di riferimento e tariffa di immissione in rete?

Il valore da applicare è il prezzo di riferimento EEG. La tariffa fissa di immissione in rete è inferiore di 0,4 ct/kWh; per gli impianti messi in esercizio a partire dal 2023, il premio di mercato variabile colma la differenza rispetto al valore di mercato annuale dell’energia solare. I 0,4 ct/kWh (art. 53, comma 1, EEG 2023) non costituiscono un ricavo aggiuntivo derivante dalla commercializzazione diretta: in tal caso, infatti, il gestore si fa carico direttamente del compenso del commercializzatore diretto.

Per quanto tempo è valida la tariffa EEG e cosa succede in seguito?

La tariffa prevista dalla legge EEG è valida per 20 anni a partire dalla data di entrata in funzione e termina il 31 dicembre del ventesimo anno di pagamento (art. 25, comma 1, EEG 2023); a ciò può aggiungersi una proroga per i periodi con prezzi negativi (art. 51a EEG 2023). La tariffa viene fissata alla data di entrata in funzione e rimane costante. Alla scadenza, l’impianto può continuare a funzionare, ad esempio tramite la vendita diretta, un PPA o un maggiore autoconsumo. Non ci sono mai state riduzioni retroattive per gli impianti esistenti.

Quali cambiamenti comporta la legge EEG 2027 per gli impianti esistenti?

Il 29 luglio 2026 il Consiglio dei ministri federale ha approvato il progetto di legge EEG-2027, che non è ancora entrato in vigore. Il passaggio al sistema dei contratti differenziali bilaterali riguarda i nuovi impianti. Gli impianti messi in funzione entro il 31 dicembre 2026 mantengono, allo stato attuale, la tutela dei diritti acquisiti con un premio di mercato unilaterale per 20 anni.

In che modo la legge sui picchi di produzione solare influisce sulla tariffa prevista dalla legge sulle energie rinnovabili (EEG)?

A partire dal 25 febbraio 2025, per i nuovi impianti a partire da 2 kWp, la remunerazione prevista dalla legge EEG viene meno a partire dal primo quarto d’ora di produzione negativa sul mercato dell’energia elettrica; per gli impianti inferiori a 100 kWp, ciò avviene solo a partire dall’anno successivo all’installazione di un sistema di misurazione intelligente (art. 51, comma 2, EEG 2023). Nel 2025 ciò ha riguardato 573 ore. L’art. 51a EEG compensa parzialmente le perdite dopo 20 anni (fattore 0,5). Gli impianti esistenti prima del 25/02/2025 sono tutelati.

Posso passare dall'immissione totale a quella parziale?

È possibile effettuare un cambio una volta all'anno; la comunicazione al gestore di rete deve essere effettuata entro il 30 novembre per l'anno successivo. La tariffa di remunerazione rimane fissata alla data di messa in funzione. Per gli impianti con autoconsumo, l'immissione parziale in rete è solitamente più conveniente, mentre l'immissione totale in rete è vantaggiosa solo in caso di autoconsumo molto ridotto.

Quando verrà nuovamente ridotta la tariffa di immissione in rete?

La questione è ancora aperta. La riduzione semestrale prevista dall’articolo 49 dell’EEG 2023 si applica solo fintantoché l’EEG 2023 rimane in vigore, ovvero fino al 31 dicembre 2026. Per le messe in funzione a partire da gennaio 2027 non sono state pubblicate aliquote; la normativa successiva è attualmente in fase di discussione in Parlamento. Con l’EEG 2027, inoltre, il sistema di incentivazione per i nuovi impianti potrebbe subire modifiche sostanziali; il relativo progetto di legge del Consiglio dei Ministri è disponibile dal 29 luglio 2026.

Conclusione

La tariffa EEG del 2026 non segna la fine della redditività del fotovoltaico: è l’ultimo tassello di un sistema che subirà un cambiamento radicale nel 2027. Chi comprende l’interazione tra tutela dei diritti acquisiti, rischio CfD, tendenza dei prezzi al ribasso e bassi costi di sistema, si rende conto che la finestra per 20 anni di incentivazione garantita ai sensi dell’EEG 2023 si chiuderà il 31 dicembre 2026 – e, per gli impianti a partire da 100 kW, si chiuderà anche la finestra senza clawback. Per i progetti di autoconsumo delle aziende, l’elettricità risparmiata dalla rete rappresenta comunque la leva più potente – maggiori dettagli sono disponibili nella nostra guida sul rendimento degli impianti solari nel 2026, sugli investimenti nel fotovoltaico nel 2026 e sull’obbligo CfD del 2027 per gli investitori nel settore fotovoltaico.

Fonti e basi giuridiche

Redazione Logic Energy.


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